Sentenza del 16/02/2015 n. 1570 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - Avviso di accertamento - Verifica - Poteri accertativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento del reddito d'impresa fondato sull'applicazione di parametri presuntivi e su un accertamento analitico-induttivo. Il contribuente aveva partecipato alle operazioni di verifica senza formulare contestazioni e riteneva che la regolarità formale della contabilità impedisse la rettifica. Secondo i principi richiamati, invece, la partecipazione non contestata equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni di verifica; inoltre, la contabilità formalmente corretta non esclude l'accertamento quando risulti complessivamente inattendibile o contraria ai criteri di ragionevolezza e comune buon senso.
La decisione
L'accertamento dell'Ufficio è ritenuto legittimo quando i parametri presuntivi siano stati personalizzati in relazione alla situazione concreta del contribuente, le sue contestazioni siano state esaminate e disattese in sede amministrativa e dagli elementi acquisiti emergano presunzioni gravi, precise e concordanti. Non sono necessari ulteriori adempimenti per legittimare il potere accertativo, né la sola regolarità formale delle scritture contabili costituisce prova contraria sufficiente. In tali circostanze, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'infondatezza della ricostruzione dell'Ufficio.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
Art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando questa risulti complessivamente inattendibile e l'Ufficio disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- La partecipazione del contribuente alla verifica senza contestazioni tempestive può essere interpretata come sostanziale accettazione delle modalità delle operazioni e dei relativi risultati.
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento se i dati risultano inattendibili alla luce della ragionevolezza, del buon senso o di altri elementi presuntivi.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare parametri presuntivi purché li adegui alla situazione concreta del contribuente e valuti le eventuali osservazioni difensive.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente fornire una prova concreta e specifica contraria; la mera contestazione generica o il richiamo alla regolarità contabile possono non essere sufficienti.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe formulare durante la verifica contestazioni puntuali, documentate e tempestive, chiarendo le ragioni per cui i dati utilizzati dall'Ufficio non rappresentano la reale situazione economica.
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