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Sentenza

Sentenza n. 574/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 31 luglio 2025, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto il decreto adottato dal Ministero dell'Interno il 16 giugno 2020 e notificato presso la Questura di Palermo il 13 luglio 2021, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo inflitta con provvedimento del Questore di Palermo del 29 marzo 2019, notificato via pec il 5 aprile 2019.

Giustizia amministrativa202501286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendo violazione degli artt. 2, 3 e 64 c.p.a., dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché nullità, difetto di motivazione, omessa pronuncia e difetto di istruttoria. Ha riproposto le censure relative all'intempestività della contestazione disciplinare, alla disparità di trattamento rispetto ad altro dipendente, all'erronea ricostruzione delle mansioni e delle disposizioni di servizio, all'insussistenza della grave negligenza, al difetto di istruttoria e motivazione e alla sproporzione della sanzione. Ha inoltre dedotto l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria e contestato la condanna alle spese. La contestazione disciplinare riguardava il fatto che, durante il servizio di vigilanza presso un complesso con uffici sensibili e alloggi di personale delle Forze dell'Ordine, l'appellante avesse consentito l'accesso a una persona a bordo di una bicicletta senza identificarla, in violazione delle consegne di servizio. I fatti si erano verificati il 1° agosto 2018; la contestazione era stata notificata il 10 dicembre 2018, dopo l'acquisizione della denuncia di furto, delle annotazioni e relazioni di servizio, delle immagini di videosorveglianza e delle consegne applicabili al personale di vigilanza.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sull'omessa pronuncia, osservando che l'effetto devolutivo dell'appello consente al giudice di secondo grado di integrare o correggere eventuali carenze motivazionali della sentenza appellata. La contestazione disciplinare è stata ritenuta tempestiva: l'art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981, non impone un termine fisso, ma richiede una ragionevole prontezza da valutare in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alla possibile incidenza del ritardo sul diritto di difesa. Il periodo intercorso tra i fatti e la contestazione è stato considerato ragionevole, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e della necessità di individuare le specifiche responsabilità dell'appellante. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché non era stata provata l'identità delle situazioni poste a confronto e il collega aveva qualifica, ruolo, responsabilità e precedenti diversi; inoltre, l'eventuale illegittimità del trattamento riservato ad altro dipendente non rende illegittima la sanzione correttamente irrogata. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente provati i compiti dell'appellante, che comprendevano l'identificazione delle persone che accedevano al complesso, anche a bordo di biciclette, e ha escluso la rilevanza del fatto che il soggetto avesse poi commesso il furto, poiché la responsabilità disciplinare riguardava la violazione delle consegne di vigilanza e non il furto in sé. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria o di motivazione: le consegne di servizio e gli altri atti acquisiti dimostravano la violazione. È stata respinta anche la censura sulla proporzionalità, ritenendo la condotta riconducibile alla grave negligenza in servizio e idonea a giustificare la pena pecuniaria, anche alla luce della delicatezza della struttura e dei precedenti disciplinari e di servizio valutati dall'amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta, sia perché la reiezione delle censure demolitorie escludeva l'illegittimità dell'azione amministrativa e l'ingiustizia del danno, sia perché la domanda era stata formulata senza adeguata allegazione dei fatti costitutivi nel ricorso introduttivo. È stata confermata la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; l'appellante è stato condannato al pagamento di 5.000 euro, oltre spese generali e accessori, in favore delle amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 737/1981

    La disposizione richiama, per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, la disciplina dell'art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957.

  • art. 103 d.P.R. n. 3/1957

    La contestazione disciplinare deve intervenire con ragionevole prontezza, senza che sia previsto un termine fisso; la tempestività va valutata in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alla tutela del diritto di difesa.

  • art. 4, n. 10, d.P.R. n. 737/1981

    grave negligenza in servizio

    La grave negligenza in servizio costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la pena pecuniaria applicata nel caso concreto.

  • art. 26 c.p.a.

    La condanna alle spese segue la soccombenza, salva la discrezionalità del giudice nei limiti del divieto di condannare la parte vittoriosa e di adottare statuizioni abnormi.

  • art. 91 c.p.c.

    Costituisce fondamento, insieme all'art. 26 c.p.a., della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per attività illegittima è ricondotta alla responsabilità extracontrattuale e richiede la prova dell'illegittimità, dell'ingiustizia del danno, del nesso causale e del dolo o della colpa dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici, il requisito dell'immediatezza della contestazione ha natura relativa: non è imposto un termine fisso, ma la contestazione deve intervenire con ragionevole prontezza, valutata in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità e alla consistenza degli accertamenti preliminari e all'eventuale pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
  • Nel procedimento disciplinare vanno distinti i termini posti a garanzia dell'incolpato, che hanno natura inderogabile, dai termini meramente ordinatori o sollecitatori relativi alle attività amministrative di accertamento e valutazione preliminare.
  • La disparità di trattamento è configurabile soltanto in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di una conseguente irragionevole diversità di trattamento; tale identità deve essere provata rigorosamente dall'interessato. L'eventuale illegittimità commessa dall'amministrazione in un diverso caso non rende illegittimo il provvedimento correttamente adottato nel caso esaminato.
  • La responsabilità disciplinare per violazione delle consegne di servizio può sussistere anche indipendentemente dal verificarsi dell'evento ulteriore che tali consegne miravano a prevenire, quando sia provata la violazione dell'obbligo di vigilanza e identificazione previsto dalle disposizioni applicabili.
  • La domanda di risarcimento proposta contro la pubblica amministrazione richiede l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi l'illegittimità dell'azione amministrativa, l'ingiustizia del danno, il nesso causale e il dolo o la colpa dell'amministrazione; la reiezione della domanda demolitoria esclude, in assenza di ulteriori elementi, il presupposto dell'ingiustizia del danno.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppelloDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTermini del procedimentoEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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