Cassazione Civile, Ordinanza n. 29652/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione prefettizia che, per la circolazione di un veicolo durante il periodo di sospensione della patente, ha applicato al conducente la revoca della patente e a entrambi gli opponenti, in solido, una sanzione pecuniaria. Gli opponenti hanno prima perso in opposizione davanti al Giudice di pace e poi in appello davanti al Tribunale. In cassazione hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio dispositivo e del contraddittorio, perché il Tribunale avrebbe valorizzato gli esiti di un diverso giudizio non allegato nel processo; 2) violazione del giudicato e delle norme processuali, sostenendo che la sentenza che aveva confermato la sospensione della patente non era passata in giudicato e che quindi il giudice avrebbe dovuto compiere un sindacato incidentale sulla disapplicazione dell'atto presupposto; 3) violazione della legge n. 689/1981, assumendo che l'art. 218, comma 6, c.d.s. punirebbe solo la circolazione abusiva in pendenza di una sospensione valida, sicché l'eventuale annullamento della sospensione avrebbe dovuto travolgere anche la revoca; 4) violazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981, deducendo che la sanzione non potrebbe fondarsi su colpa presunta o responsabilità oggettiva e che l'autore della condotta avrebbe agito confidando nell'annullamento della sospensione, quindi in buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il primo perché il Tribunale si è limitato a respingere l'eccezione di disapplicazione senza violare il contraddittorio; il secondo perché non ha fatto leva su un giudicato esterno, ma su una autonoma ratio decidendi; il terzo perché l'art. 218, comma 6, c.d.s. sanziona la circolazione abusiva nel periodo di sospensione indipendentemente dalla definizione del giudizio sulla sospensione stessa, trattandosi di illecito istantaneo e a tutela della sicurezza stradale; il quarto perché per le violazioni amministrative basta la colpa e la buona fede è scriminante solo se inevitabile e provata, circostanze escluse nel caso concreto, avendo il conducente ammesso di essersi consapevolmente posto alla guida confidando nell'annullamento della sospensione. È stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, l'obbligazione di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre sulle spese di cassazione non è stato disposto nulla, essendosi i resistenti limitati a una mera costituzione formale.
Norme richiamate
art. 218, comma 6, c.d.s.
"Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente..."
L'illecito si perfeziona con la circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente, senza che sia necessario che il procedimento avverso la sospensione sia già definito; la sanzione ha funzione preventiva e tutela la sicurezza della circolazione e la vita umana.
art. 186, comma 2, c.d.s.
È indicato come violazione presupposta che aveva determinato l'originaria sospensione della patente.
art. 1, comma 2, L. n. 689/1981
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la norma sanzionatoria non consentirebbe una lettura estensiva, ma la Corte non accoglie tale impostazione.
art. 3, L. n. 689/1981
Per integrare l'elemento soggettivo delle sanzioni amministrative è sufficiente la colpa; la buona fede rileva solo se l'errore è inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza, gravando sull'autore dell'illecito l'onere di provarlo.
art. 2909 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di giudicato esterno, ma la Corte osserva che il Tribunale non ha deciso sulla base di un giudicato.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'efficacia della sentenza non passata in giudicato.
artt. 421, comma 2, 115 e 420, comma 6, c.p.c.
Richiamati per censurare la decisione del giudice di merito quanto al principio dispositivo e al contraddittorio nel rito lavoro, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 370, comma 1, c.p.c.
È richiamato per spiegare che i resistenti si sono limitati a una costituzione formale ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sanzione prevista per la circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente è un illecito istantaneo: si perfeziona con la guida durante quel periodo e non richiede la previa definizione del procedimento amministrativo o giurisdizionale contro la sospensione.
- L'annullamento successivo del provvedimento presupposto non elimina retroattivamente la condotta già consumata, se questa era già sussumibile nella fattispecie sanzionata.
- In materia di sanzioni amministrative, l'elemento soggettivo è integrato dalla colpa; la buona fede opera come causa di esclusione della responsabilità solo se l'errore è inevitabile, non superabile con l'ordinaria diligenza e dimostrato dall'autore della violazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non è decisiva la contestazione relativa al mancato rilievo di un preteso giudicato esterno o di altri atti processuali non posti a base della statuizione.
- Nel rito applicato alle opposizioni a sanzioni amministrative, il giudice può respingere l'eccezione di disapplicazione dell'atto presupposto se la contestazione non incide sulla fattispecie sanzionata, che resta autonoma rispetto all'esito del giudizio sull'atto antecedente.
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