Cassazione Penale, Sentenza n. 39382/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà e ha rigettato la domanda di rinvio dell'udienza. Deduce due motivi: (1) illogicità della motivazione in ordine al diniego del rinvio dell'udienza del 14/05/2025, posto che il Tribunale aveva censurato la mancata tempestiva attivazione del ricorrente per il risarcimento alle vittime in relazione alla bancarotta (precedente rinvio fissato il 09/04/2025) e tuttavia ha poi negato l'affidamento per la scarsa affidabilità; (2) violazione dell'art. 606 c.1 lett. e) cod. proc. pen. per argomentazione contraddittoria e illogica nel negare l'affidamento e la semilibertà senza tener conto degli elementi positivi prodotti (relazione UEPE del 21/03/2024, relazione Carabinieri del 05/03/2025, lettera del parroco, certificazioni mediche), ponendo invece rilievo su mancata collaborazione, mancata partecipazione ad alcune convocazioni UEPE, e sulla persistenza della convinzione di essere vittima dei fatti nonostante l'assenza di risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato adeguatamente sia il diniego del rinvio (perché il ricorrente non aveva attivato concretamente il risarcimento, nonostante un precedente rinvio, rispetto a un danno di grande entità) sia il diniego delle misure alternative. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'affidamento in prova ha funzione risocializzante e richiede la dimostrazione di un effettivo percorso di rivisitazione critica della personalità; ha condiviso la valutazione del Tribunale che la mancata risposta ad alcune convocazioni UEPE, la scarsa collaborazione e la persistenza dell'atteggiamento di auto-vittimizzazione, unitamente all'assenza di risarcimento del danno, dimostrino l'assenza di un sufficiente sviluppo della personalità per l'accesso alla misura. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La norma è richiamata quale criterio di rimessione della decisione alla Corte di Cassazione per motivi di illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla presunta illogicità, ritenendo coerente la valutazione del Tribunale in ordine al comportamento successivo del condannato e alla mancata dimostrazione di un percorso di revisione critica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato solo nella fase formale per l'enunciazione dei motivi del ricorso in conformità al disposto procedurale; non è stata disposta alcuna diversa interpretazione sostanziale della norma.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà, non è sufficiente la presenza di elementi positivi (famiglia, domicilio, lavoro, assenza di collegamenti criminali): è necessario dimostrare un percorso concreto e attuale di rieducazione e revisione critica del proprio comportamento.
- La mancata attivazione concreta per il risarcimento delle vittime, soprattutto dopo aver già ottenuto un rinvio per tale scopo, può giustificare sia il rigetto di ulteriori rinvii sia il diniego delle misure alternative, specie se il danno è di rilevante entità.
- Il mancato rispetto di convocazioni e la scarsa collaborazione con i servizi (UEPE) sono elementi fattuali che il giudice può valutare negativamente come segno di incapacità o non volontà di intraprendere il percorso trattamentale richiesto.
- Anche se il ricorrente produce referenze positive (es. relazioni di servizi sociali, lettere di riferimento ecclesiastico, certificazioni mediche), tali elementi devono essere valutati nel loro insieme con il comportamento effettivo e con l'esistenza di atti concreti (p. es. risarcimento): elementi positivi non prevalgono automaticamente se sussistono indizi di non-resipiscenza.
- In sede di impugnazione per illogicità della motivazione il sindacato della Corte di Cassazione è limitato: la motivazione è valutata rispetto all'adeguatezza e coerenza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, non per una diversa rivalutazione dei fatti.
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