Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9.1.2024, n. 18, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 9 gennaio 2024, n. 18, relativa al rilascio della carta elettronica del docente e all’accredito dei relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico. Il giudicato riconosceva a una ricorrente l’importo di 500 euro per l’anno scolastico 2019/2020, a una seconda ricorrente 1.000 euro per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e al terzo ricorrente 1.000 euro per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali e all’eventuale rivalutazione monetaria eccedente il tasso d’interesse. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la parte ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, rilasciando a ciascun ricorrente la carta del docente e accreditando gli importi rispettivamente di 500, 1.000 e 1.000 euro, con i relativi accessori. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, stabilendo che il commissario provveda in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari. La decisione ha valorizzato il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni e l’assenza di prova dell’adempimento da parte del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano l’accoglimento dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può chiedere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione inadempiente, purché il titolo sia stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento deve comunque dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; in mancanza, l’actio iudicati è fondata.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento e specificando le prestazioni dovute.
  • In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.