Ordinanza n. 1984/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bouiji Najib il 23/6/2026: avverso Decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato presentata ai sensi del D.P.C.M. del 27 Settembre 2023, notificato in data 09.06.2026, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta in quanto a seguito di controlli di cui all’art. 44 comma 6 del D.L. 21.06.2022 n.73, in quanto, l’attività esercitata non rientra nei settori previsti per l’ammissione ai cittadini extracomunitari di cui all’art. 6 del citato DPCM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla conclusione della procedura di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno, nonché decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato, con il ricorso introduttivo, il silenzio formatosi sulla conclusione del procedimento di primo ingresso e di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato il 20 maggio 2024, adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta sul presupposto che il codice ATECO della società datrice di lavoro non rientrasse nei settori occupazionali ammessi dal D.P.C.M. 27 settembre 2023. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l’illegittimità della revoca per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, evidenziando che la società risultava iscritta anche per l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con decorrenza anteriore sia alla domanda sia al rilascio del nulla osta, e che tale attività rientrava nel settore ammesso. Le memorie difensive presentate nel procedimento insistevano sulla compatibilità del codice ATECO e sull’effettivo esercizio dell’attività edilizia. Il ricorrente aveva inoltre fatto ingresso in Italia e comunicato il primo ingresso alla Prefettura il 15 settembre 2025, chiedendo la convocazione per completare la procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia della revoca del nulla osta, rinviando l’approfondimento delle questioni alla fase di merito. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché la documentazione camerale attestava, per la società datrice, anche l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, già esercitata anteriormente alla domanda e al rilascio del nulla osta. Il provvedimento prefettizio aveva invece valorizzato esclusivamente l’attività prevalente, sulla base del parere dell’ITL, senza spiegare adeguatamente perché l’attività secondaria documentalmente risultante dovesse essere considerata irrilevante ai fini dell’inquadramento nel settore ammesso dal decreto flussi. Sono state ritenute non manifestamente infondate le censure di difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l’amministrazione si era limitata a recepire in modo sostanzialmente adesivo il parere ostativo dell’ITL, senza confrontarsi specificamente con le memorie del ricorrente. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio che la revoca privasse il ricorrente del titolo necessario alla regolarizzazione della posizione, con grave e attuale pregiudizio per la sua situazione di soggiorno e lavorativa. Il TAR ha inoltre valorizzato il legittimo affidamento derivante dal nulla osta già rilasciato e dall’ingresso legittimo in Italia, nonché la concreta possibilità di inserimento lavorativo. L’amministrazione dovrà rideterminarsi alla luce delle indicazioni contenute nell’ordinanza. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per la valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
È la disposizione alla quale l’amministrazione ha formalmente ricondotto la revoca del nulla osta; il TAR ne ha valutato, in sede cautelare, la corretta applicazione alla luce dell’effettiva attività della società datrice.
art. 44, comma 6, d.l. n. 73/2022
Rileva quale base dei controlli richiamati nel decreto di revoca del nulla osta.
art. 6 D.P.C.M. 27 settembre 2023
Individua i settori occupazionali rilevanti per l’ammissione dei cittadini extracomunitari; la questione cautelare ha riguardato la rilevanza, ai fini dell’inquadramento, dell’attività edilizia secondaria risultante dalla documentazione camerale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Impone il confronto effettivo con le osservazioni presentate dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento finale; il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la censura perché la revoca non si confrontava adeguatamente con le memorie sulla compatibilità del codice ATECO e sull’attività edilizia.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato presenta fumus boni iuris quando l’amministrazione esclude il settore occupazionale ammesso sulla base della sola attività prevalente dell’impresa datrice, senza valutare e motivare specificamente la rilevanza di un’attività secondaria, documentalmente risultante e compatibile con i settori previsti dal decreto flussi.
- Il provvedimento di revoca fondato su un parere tecnico o istruttorio non può limitarsi a recepirlo in modo adesivo quando l’interessato abbia presentato memorie contenenti elementi specifici e potenzialmente decisivi: l’amministrazione deve confrontarsi con tali argomentazioni e spiegare le ragioni del loro eventuale superamento.
- La revoca del nulla osta al lavoro può arrecare un pregiudizio grave e attuale, idoneo a integrare il periculum in mora, quando priva uno straniero entrato legittimamente in Italia del titolo presupposto per la regolarizzazione della posizione di soggiorno e lavorativa.
- Nella valutazione cautelare della revoca di un nulla osta già rilasciato assumono rilievo l’ingresso legittimo dello straniero, la concreta possibilità di inserimento lavorativo e l’affidamento incolpevole maturato sulla validità del titolo amministrativo, imponendo un esame non meramente formalistico della situazione individuale.
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