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Sentenza

Sentenza n. 2504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Quinta ter, 17 aprile 2025, n. 7629, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti relativi all’annullamento d’ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e alla successiva richiesta di restituzione dei certificati bianchi, condannando la società alle spese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla sproporzione delle spese di lite. Ha sostenuto che la mancata riunione di otto procedimenti, tutti riferiti a richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici contenute nel medesimo provvedimento amministrativo e caratterizzate da motivi omogenei, avrebbe violato gli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. e determinato un’indebita moltiplicazione delle spese. L’appellante ha inoltre valorizzato l’omogeneità dei motivi aggiunti e il fatto che l’istanza di riesame presentata in autotutela riguardasse unitariamente tutte le richieste annullate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha affermato che la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale e meramente ordinatoria del giudice, funzionale a ragioni di economia processuale, e non un obbligo. La mancata riunione è normalmente insindacabile in appello, salvo il caso di abnormità o di un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata delle cause; tali circostanze non ricorrevano. La scelta di instaurare procedimenti distinti era inoltre riconducibile alla stessa appellante, che aveva frazionato l’impugnazione del provvedimento amministrativo mediante distinti ricorsi straordinari, successivamente trasposti davanti al TAR. L’omogeneità dei motivi e la successiva presentazione di un’unica istanza di autotutela non imponevano la riunione. Il Collegio ha altresì chiarito che la mancata riunione non costituisce parametro assoluto per la liquidazione delle spese, rispetto alla quale il giudice dispone di ampia discrezionalità, con il solo limite di non porre le spese a carico della parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Poiché nei giudizi di primo grado era stato applicato il principio della soccombenza, non era necessaria una motivazione specifica sulla quantificazione. La società è stata condannata alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 3.500 oltre accessori, in favore del GSE.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, c.p.a.

    strumento dei motivi aggiunti c.d. impropri

    La proposizione di motivi aggiunti impropri costituisce un’alternativa, ispirata alla concentrazione e all’economia processuale, rispetto alla proposizione di un ricorso separato; la scelta non rende obbligatoria la riunione dei procedimenti.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi connessi è rimessa alla facoltà discrezionale del giudice e ha natura meramente ordinatoria; la mancata riunione è normalmente insindacabile in appello, salvo abnormità o una stretta pregiudizialità incompatibile con la decisione separata.

  • artt. 8 e ss. d.P.R. 1199/1971

    La società aveva originariamente proposto ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, successivamente trasposti davanti al TAR a seguito dell’opposizione del GSE.

Massime di principio

  • La riunione di ricorsi amministrativi connessi, prevista dall’art. 70 c.p.a., è una facoltà discrezionale e meramente ordinatoria del giudice, non un obbligo; la sua mancata adozione è insindacabile in appello salvo che integri un comportamento abnorme o che sussista un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata delle cause.
  • La scelta della parte di frazionare l’impugnazione di un atto amministrativo plurimo in distinti ricorsi non può, di regola, essere utilizzata per imporre successivamente al giudice la riunione dei procedimenti, anche quando le censure siano omogenee o derivate da un’unica istanza amministrativa sopravvenuta.
  • La proposizione di motivi aggiunti impropri è un’alternativa facoltativa alla proposizione di un ricorso separato contro atti sopravvenuti; il mancato esercizio del potere di riunione, salvo un rapporto di pregiudizialità, non determina nullità degli atti processuali.
  • Nella regolazione delle spese di giudizio il giudice dispone di ampia discrezionalità; quando applica il principio della soccombenza non è tenuto a fornire una motivazione specifica sulla quantificazione, salvo il limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche.

Come è indicizzato

MaterieAppelloDecisione e riti specialiImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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