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Sentenza

Sentenza n. 3892/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4053/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 30 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202601026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4053/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente dell’importo di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: essa era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava il TAR adito, il provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, e conteneva soltanto un riferimento generico a un giudizio d’ottemperanza relativo alla Carta docente. Il ricorrente non era presente alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura conferita su foglio separato deve contenere elementi sufficienti a identificare la controversia, le parti e l’autorità giudiziaria; la sua allegazione telematica al ricorso nativo digitale non la rende automaticamente equivalente a una procura apposta in calce o a margine. L’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente con l’atto, ma non elimina l’esigenza della specificità del mandato né dimostra, da sola, che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un’oggettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell’Adunanza plenaria aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente. La mancata presenza del difensore non imponeva l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la questione era stata rilevata in udienza e l’assenza implicava rinuncia al contraddittorio su tale profilo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di 500 euro

    Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza posta in esecuzione, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato in relazione all’obbligatorietà, in via generale, della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la sanabilità della procura speciale mancante o inidonea.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve identificare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’avviso alle parti sulle questioni rilevate d’ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso di assenza del difensore in camera di consiglio, interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio.

  • art. 37 c.p.a.

    L’errore scusabile è rimedio eccezionale, concedibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente di rinnovare o regolarizzare una procura speciale che doveva esistere al momento della proposizione del ricorso, secondo la disciplina del processo amministrativo.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica depositata telematicamente unitamente all’atto

    La disposizione adatta la nozione di procura in calce al processo telematico, ma non esonera la procura separata dall’indicare elementi idonei a individuare la specifica controversia né dimostra l’anteriorità o coevità della procura rispetto al ricorso.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per distinguere l’orientamento secondo cui l’allegazione telematica della copia informatica della procura cartacea integrerebbe una procura speciale apposta in calce; il TAR non ha condiviso tale impostazione alla luce dell’Adunanza plenaria n. 11/2025.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    La necessità della difesa tecnica giustifica l’esigenza di una procura speciale redatta con contenuto specifico e conforme ai requisiti processuali.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve indicare elementi idonei a identificare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita; una procura formulata in termini generici, riferita soltanto a un astratto giudizio d’ottemperanza, non soddisfa il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
  • La procura rilasciata su foglio analogico separato e depositata come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non acquista, per il solo collegamento telematico, la validità di una procura specifica apposta in calce o a margine; la procura deve contenere in sé elementi sufficienti a dimostrare la volontà di conferire il potere rappresentativo per quella determinata controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell’atto. L’allegazione telematica della procura non dimostra, di per sé, tale collocazione temporale.
  • La mancanza o inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., dovendo il requisito sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale, anche se non univoci, e la parte abbia scelto l’opzione meno prudente anziché quella maggiormente cautelativa.
  • L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando il rilievo è formulato in udienza e il difensore, pur ritualmente convocato, non è presente, poiché l’assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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