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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 771/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per: (i) carenza e illogicità della motivazione circa la non credibilità della versione dell'imputato e il presunto mancato confronto con le censure difensive, con particolare riferimento a corrispondenze bancarie e alla proroga contrattuale di dieci giorni (c.d. "licenziamento in tronco" contestato); (ii) errata qualificazione giuridica del fatto — la difesa chiedeva la riclassificazione da truffa aggravata ad appropriazione indebita sostenendo che gli artifizi sarebbero serviti solo a coprire prelievi già materialmente effettuati; (iii) vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva qualificata, per assenza di acquisizione delle pregresse sentenze; (iv) apparente carenza di motivazione sulla mancata concessione di pene sostitutive, con critica alla valutazione prognostica sulla recidiva e alle esigenze rieducative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito sulla non credibilità della versione dell'imputato, sull'esistenza di artifizi e raggiri strumentali a celare il drenaggio sistematico delle risorse aziendali e quindi sulla corretta qualificazione del reato come truffa aggravata (art. 640 c.p.). Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alla recidiva (valutazione conforme ai criteri dell'art. 99 c.p.) e alla mancata concessione di pene sostitutive (giudizio prognostico e discrezionalità del giudice conforme ai criteri dell'art. 133 c.p.). Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile; restano confermate le statuizioni penali e civili rese in grado di merito (pena rideterminata in Corte d'Appello: 1 anno, 1 mese, 10 giorni di reclusione e €900 di multa).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La condotta è stata qualificata come truffa perché il profitto è risultato conseguente ad artifizi e raggiri (emissione di ricevute bancarie per crediti inesistenti e altre operazioni deliberate allo scopo di procurare liquidità apparente e celare i prelievi).

  • art. 646 cod. pen.

    Richiamato nel motivo difensivo come norma collegata all'appropriazione indebita; la Corte tuttavia ha ritenuto che gli elementi descritti configurino artifizi antecedenti all'appropriazione, giustificando la qualificazione come truffa.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Il giudice di merito ha valutato la recidiva e l'accresciuta pericolosità del ricorrente in base ai giudicati pregressi e alla continuità del percorso criminale; Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e conforme ai criteri legislativi.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena e per le misure alternative)

    Il rifiuto delle pene sostitutive è stato motivato con riferimento ai criteri di valutazione prognostica e di adeguatezza delle misure: il giudice di merito ha esercitato la discrezionalità prevista dall'art. 133, valutando l'inefficacia rieducativa delle misure richieste nel caso concreto.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 46/2024 (richiamata dalla difesa)

    Richiamata dalla difesa in relazione all'illegittimità costituzionale del minimo edittale dell'appropriazione indebita; la Cassazione non ha ritenuto che tale pronuncia mutasse la qualificazione operata alla luce dei fatti accertati (artifizi antecedenti al possesso).

Massime di principio

  • Per distinguere truffa e appropriazione indebita occorre valutare la causa determinante del possesso: se il possesso deriva dall'inganno (artifizi o raggiri) si configura la truffa; se l'agente aveva un possesso legittimo e successivamente lo tradisce, può configurarsi appropriazione indebita.
  • La mera posizione di accesso ai conti aziendali (mansioni contabili) non esclude in automatico la qualificazione come truffa: è necessario accertare se vi siano stati artifizi o raggiri preordinati a procurare il profitto.
  • La Corte di legittimità sindaca in modo limitato la valutazione della credibilità svolta dai giudici di merito: la motivazione rimane irrilevante solo se affetta da palese illogicità, contraddizione o travisamento probatorio evidente.
  • L'applicazione della recidiva si fonda sui giudicati pregressi e su una valutazione prognostica; il giudice deve motivare la maggiore pericolosità ma non è sempre necessaria l'acquisizione integrale delle pregresse sentenze per sindacare la ricorrenza dei requisiti di legge.
  • La concessione di pene sostitutive alle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; la semplice richiesta difensiva non obbliga l'accoglimento se il giudice ritiene le misure insufficienti rispetto alle esigenze specialpreventive e rieducative.

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