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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 23850 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S. S.p.A. aveva rivalutato un immobile ai sensi della L. n. 266/2005, versando l'imposta sostitutiva, e lo aveva successivamente ceduto nel 2007 prima del decorso del termine previsto dalla normativa. In conseguenza della cessione anticipata, la società aveva maturato un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva versata, ma lo aveva indicato tardivamente mediante dichiarazione integrativa. La società chiedeva che il credito fosse riconosciuto e rimborsato, sostenendo sia la validità della dichiarazione integrativa sia il diritto generale al rimborso del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il credito d'imposta previsto per la cessione anticipata dei beni rivalutati può essere utilizzato esclusivamente per compensare o scomputare le imposte sul reddito dovute e non può essere chiesto a rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Non si trattava infatti di un'imposta indebitamente versata o di un'eccedenza d'imposta, ma di un credito con una specifica funzione compensativa. La questione relativa alla tardività e all'efficacia della dichiarazione integrativa è stata ritenuta priva di interesse, poiché la non rimborsabilità del credito era già sufficiente a decidere la controversia. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché a versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 469 e seguenti

    Disposizioni sulla rivalutazione dei beni d'impresa.

    La rivalutazione dei beni d'impresa produce effetti fiscali secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge; la cessione anticipata comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione, con attribuzione di uno specifico credito d'imposta.

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 476

    Richiama le disposizioni regolamentari applicabili alla rivalutazione dei beni d'impresa.

    Il credito conseguente alla cessione anticipata del bene rivalutato deve essere determinato e utilizzato secondo le modalità previste dalla disciplina regolamentare richiamata.

  • D.M. 19 aprile 2002, n. 86, art. 3, comma 3

    Nel caso di cessioni a titolo oneroso dei beni rivalutati prima dell'inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva.

    La cessione anticipata genera un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva versata, ma la norma non prevede che tale credito sia rimborsabile.

  • D.M. 19 aprile 2002, n. 86, art. 3, comma 4

    L'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti è computato in riduzione delle imposte.

    Il credito deve essere utilizzato per ridurre le imposte dovute, anche mediante riporto nelle dichiarazioni successive, fino a quando possa essere compensato con un debito d'imposta.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 105, commi 2 e 3

    Norme richiamate per il computo in riduzione delle imposte.

    Il richiamo conferma la funzione compensativa del credito e non attribuisce un autonomo diritto alla restituzione monetaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Disciplina il rimborso delle somme versate in eccedenza o non dovute.

    Non è applicabile quando il contribuente invoca un credito speciale utilizzabile solo in compensazione e non derivante da un versamento indebito o da un'eccedenza rispetto all'imposta dovuta.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis

    Disciplina la presentazione delle dichiarazioni integrative.

    La questione sulla tempestività e sull'efficacia della dichiarazione integrativa non è stata esaminata nel merito, perché la non rimborsabilità del credito rendeva comunque infondata la pretesa della società.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta, ove sussistano i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Un credito d'imposta può essere chiesto a rimborso solo se la legge ne prevede espressamente la rimborsabilità o se deriva da un'imposta non dovuta o versata in eccedenza; non ogni credito fiscale attribuisce automaticamente un diritto alla restituzione monetaria.
  • Quando una norma qualifica il credito come utilizzabile in riduzione o in compensazione delle imposte dovute, il contribuente deve utilizzarlo secondo tale modalità, eventualmente riportandolo nelle dichiarazioni successive fino alla compensazione.
  • La tardività o l'errata compilazione della dichiarazione può incidere sull'utilizzabilità del credito, ma una questione dichiarativa può diventare irrilevante se manca comunque il presupposto sostanziale per ottenere il rimborso.
  • Le agevolazioni fiscali ottenute mediante una scelta volontaria del contribuente possono essere accompagnate da limiti temporali e modalità di recupero specifiche; la successiva cessione anticipata del bene non trasforma automaticamente il credito previsto dalla legge in un credito rimborsabile.
  • Per valutare un credito fiscale occorre distinguere tra credito da compensazione, credito riportabile e credito rimborsabile, verificando sempre la norma istitutiva e non applicando in via generale la regola secondo cui ogni credito spetta in denaro.

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