Sentenza del 28/08/2017 n. 3460 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Credito Iva - Rimborso - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata ritenuta ammissibile in linea di principio: l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione non ne comporta automaticamente la perdita, se il credito è documentalmente e contabilmente comprovato. Il rimborso resta comunque subordinato alla verifica dell'effettiva esistenza del credito e al rispetto dei termini di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza e la possibilità di far valere un credito IVA non indicato nella dichiarazione annuale o in una dichiarazione intermedia. Il principio affermato è che l'omessa esposizione formale del credito non determina, di per sé, la decadenza dal diritto, quando il credito risulti dalle scritture contabili e dalle dichiarazioni successive. Il contribuente può regolarizzare l'omissione mediante dichiarazione integrativa e chiedere il rimborso, purché siano rispettati i termini previsti dalla legge.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 11671/2013
Anche nel caso in cui il credito Iva non sia indicato in dichiarazione annuale non vi è decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.
La mancata indicazione del credito IVA nella dichiarazione ha natura formale e non determina automaticamente la decadenza dal diritto sostanziale, se il credito risulta dalla contabilità e può essere verificato.
Norme sui termini per la dichiarazione integrativa e per il rimborso IVA
La regolarizzazione dell'omissione e la richiesta di rimborso sono possibili solo entro i termini stabiliti dalla normativa applicabile e previa dimostrazione dell'esistenza del credito.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di un credito IVA in dichiarazione non comporta automaticamente la sua perdita se il credito emerge in modo certo dalle scritture contabili e dalla documentazione fiscale.
- Quando il credito compare nelle dichiarazioni successive, il contribuente può correggere l'omissione tramite dichiarazione integrativa.
- La richiesta di rimborso deve essere presentata nel rispetto dei termini di legge e il contribuente deve poter dimostrare origine, correttezza e spettanza del credito.
- Gli adempimenti formali non possono prevalere sul diritto sostanziale quando l'Amministrazione finanziaria può verificare l'effettiva esistenza del credito.
- La disciplina non tutela crediti meramente dichiarati: in assenza di adeguata documentazione contabile o se i termini sono scaduti, il rimborso può essere negato.
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