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Sentenza

Sentenza del 28/08/2017 n. 2434 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Imposte in genere - Avviso di accertamento - Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del DPR n. 600 del 1973 e 57 del DPR n. 633 del 1972 - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'atto di contestazione relativo all'anno d'imposta 2001, con cui gli era stata contestata la violazione dell'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. In appello ha sostenuto, tra l'altro, l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di contestare la violazione, negando l'applicabilità del raddoppio dei termini previsto per le violazioni fiscalmente rilevanti anche sotto il profilo penale. La Commissione ha verificato che i capitali detenuti all'estero non risultavano derivare da redditi sottratti a tassazione e che, quindi, non era configurabile alcun reato tributario idoneo a giustificare il raddoppio dei termini.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha accolto l'appello del contribuente, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'atto di contestazione. Ha ritenuto non applicabile il raddoppio dei termini, poiché non risultava configurabile alcuna violazione penale prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000. Inoltre, il termine ordinario era già scaduto prima dell'inizio dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza, avviata il 25 ottobre 2010, sicché la proroga al 31 dicembre 2009 invocata dall'Ufficio non poteva operare. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al contribuente le spese di entrambi i gradi, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    I termini ordinari per l'accertamento tributario sono raddoppiati in relazione al periodo d'imposta nel quale sia stata commessa una violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

    Il raddoppio dei termini opera solo quando la violazione fiscale concretamente integra gli elementi costitutivi di un reato tributario e non per la sola presentazione di una denuncia o segnalazione penale.

  • Art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    I termini ordinari per gli accertamenti IVA sono raddoppiati nei casi di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

    La disciplina del raddoppio riguarda anche gli accertamenti IVA, ma richiede comunque la concreta configurabilità del reato tributario.

  • Art. 37, D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla Legge n. 248 del 2006

    La proroga dei termini è collegata alle violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per reati tributari.

    La proroga non può essere utilizzata quando il termine ordinario era già definitivamente scaduto e, in ogni caso, presuppone l'effettiva configurabilità del reato.

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    Il riferimento all'obbligo di denuncia rileva ai fini del raddoppio solo se i fatti accertati presentano concretamente gli elementi di un reato tributario.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Individua i reati tributari la cui concreta configurabilità può determinare il raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non scatta automaticamente per la semplice denuncia di un possibile reato: il giudice tributario deve verificare incidentalmente se il reato sia realmente configurabile.
  • Anche in caso di archiviazione della notizia di reato, il giudice tributario può valutare autonomamente la sussistenza degli elementi del reato ai soli fini della validità dell'accertamento.
  • Se i fatti accertati non evidenziano redditi sottratti a tassazione o altri elementi costitutivi di un reato tributario, il raddoppio dei termini non è applicabile.
  • La proroga non può far rivivere un termine ordinario già definitivamente scaduto; deve riguardare un termine ancora pendente secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta.
  • In controversie analoghe è essenziale verificare sia la scadenza del termine ordinario sia la concreta corrispondenza tra i fatti contestati e uno specifico reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

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