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Sentenza

Sentenza del 28/08/2017 n. 855 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Processo tributario - impugnazioni - notificazioni - notificazione a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado - obbligo - sussiste - mancanza -conseguenze - Inammissibilità dell' appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Venezia che aveva annullato parzialmente la cartella di pagamento, ritenendo errata la quantificazione delle somme dovute. Secondo l'Ufficio, l'importo di euro 305.855 indicato nella precedente sentenza doveva essere inteso come ricavi complessivi; secondo la contribuente e la C.T.P., invece, tale importo rappresentava la somma dei componenti positivi e imponeva un ricalcolo più favorevole delle imposte e delle sanzioni. In via preliminare, la contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché non era stato notificato a Equitalia Nord S.p.A., parte del giudizio di primo grado.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992, poiché l'appello non indicava e non era stato notificato a tutte le parti che avevano partecipato al primo grado, in particolare al concessionario della riscossione. La sanatoria mediante notificazione tardiva non era possibile, essendo scaduto il termine per impugnare. È stata quindi confermata la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella per la parte eccedente gli importi correttamente ricalcolati. L'appello incidentale della contribuente sui vizi propri della cartella è stato respinto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 53, commi 1 e 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello va proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado; la mancanza degli elementi richiesti comporta l'inammissibilità del gravame.

    La notificazione dell'appello a tutte le parti del primo grado è un adempimento obbligatorio e previsto a pena di inammissibilità. La mancata notificazione a una parte necessaria non può essere sanata tardivamente quando sia già scaduto il termine per impugnare.

  • Art. 68, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione all'iscrizione a ruolo provvisoria delle somme dovute durante il giudizio.

    La disposizione disciplina la riscossione provvisoria delle imposte in pendenza del processo tributario; nel caso concreto è stata richiamata per la precedente iscrizione a ruolo del 50% dell'imposta.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello deve essere proposto e notificato nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, compreso l'agente della riscossione quando sia stato formalmente parte del processo.
  • L'omessa indicazione o notificazione dell'impugnazione a una parte del primo grado può determinare l'inammissibilità dell'appello, senza esame delle questioni di merito.
  • La notificazione tardiva alla parte omessa non consente normalmente di sanare il vizio se nel frattempo è scaduto il termine per proporre l'impugnazione.
  • Prima di notificare un appello è necessario verificare integralmente le parti costituite o comunque partecipanti al primo grado e notificare l'atto a ciascuna di esse.
  • L'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio comporta, di regola, la conferma della sentenza di primo grado, mentre eventuali motivi dell'appello incidentale possono essere esaminati autonomamente e possono essere respinti anche se il contribuente ottiene l'inammissibilità dell'appello principale.

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