Cassazione Civile, Ordinanza n. 31576/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda esclusivamente la regolazione delle spese di lite nel giudizio di appello. La parte privata aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado sulle spese, ma la Corte territoriale, pur avendo accolto l’impugnazione, ha compensato per metà le spese del grado di secondo giudizio, motivando tale scelta con il rilievo che l’Amministrazione appellata non si era costituita e non aveva contrastato l’impugnazione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, in base al criterio della soccombenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto essere condannata a rifondere integralmente le spese dell’appello e che la compensazione parziale era stata disposta in assenza dei presupposti di legge e con motivazione incongrua e insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha osservato che la parziale compensazione delle spese, fondata sul solo rilievo della contumacia dell’Amministrazione, non è conforme ai criteri dell’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, e alla successiva declaratoria della Corte costituzionale n. 77 del 2018, applicabile al giudizio introdotto nel 2017. Di conseguenza, la statuizione sulle spese è stata cassata, con riconoscimento della fondatezza del motivo relativo alla violazione dei criteri legali di compensazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato quale base procedurale della proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite
art. 92 c.p.c.
interpretato nel testo successivo al d.l. n. 132 del 2014 come norma che consente la compensazione solo nei casi tassativamente previsti, non potendo fondarsi sul solo difetto di costituzione della parte vittoriosa o soccombente
d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, art. 13, comma 1
richiamato per individuare la formulazione applicabile dell’art. 92 c.p.c. al giudizio di merito introdotto nel 2017
Corte costituzionale n. 77 del 2018
richiamata come intervento che incide sull’interpretazione dell’art. 92 c.p.c. e delimita i casi di compensazione delle spese
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è legittima solo nei casi previsti dalla disciplina vigente dell’art. 92 c.p.c.; non basta, di per sé, la contumacia della parte vittoriosa o soccombente per giustificare la deroga al criterio della soccombenza.
- Quando il giudice dispone la compensazione delle spese, deve ancorarla a una motivazione coerente con i presupposti normativi, come l’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza, non a ragioni estranee o generiche.
- Se la statuizione sulle spese si fonda su un presupposto non previsto dalla legge, la decisione è censurabile per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e va cassata.
- Nel regime successivo alla riforma del 2014 e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese è ridotta e deve esercitarsi entro limiti tassativi.
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