Cassazione Penale, Sentenza n. 22687/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fratoni impugna la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (reato ex art. 450 c.p. relativo a disastro ferroviario e smottamenti del rilevato) per i fatti dei 10/12/2012 e 18/01/2013. L'unico motivo dedotto è che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente e/o motivato la rilevanza della "procura speciale" allegata agli atti, che limitava i poteri conferiti a Fratoni esclusivamente alla stipula del contratto e ad attività commerciali; tale documento, secondo il ricorrente, avrebbe reso evidente (ictu oculi) l'impossibilità che egli potesse aver inciso sulle scelte tecniche che avrebbero causato il fatto, imponendo l'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., anziché la declaratoria di prescrizione. Denuncia altresì vizio di illogicità e carenza motivazionale della Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur sussistendo l'interesse ad impugnare una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, il ricorrente, senza avere rinunciato alla prescrizione, era tenuto a mostrare negli atti elementi chiari e incontrovertibili (evidenza "ictu oculi") idonei a escludere l'esistenza del fatto, la commissione da parte sua o la rilevanza penale, così da rendere obbligatoria l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello secondo cui la sola lettura formale della procura speciale non produce tale evidenza: non era in concreto possibile escludere, senza approfondimento istruttorio, che Fratoni non potesse aver inciso sulle scelte poi rivelatesi dannose. Pertanto il ricorso è infondato e respinto.
Norme richiamate
art. 450 cod. pen.
Norma delittuosa contestata (reato pericoloso relativo al disastro ferroviario); la sentenza impugnata riguarda la declaratoria di prescrizione per il reato disciplinato da tale articolo.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
La Corte richiama che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi del comma 2 solo quando dagli atti emerga, in modo assolutamente non contestabile, l'assenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o la sua irrilevanza penale (criterio dell'"evidenza" o "ictu oculi"). Se tale evidenza non sussiste e non vi è rinuncia alla prescrizione, la declaratoria di prescrizione può essere confermata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di spazio per la motivazione del ricorso in Cassazione (obbligo di enunciazione sintetica dei motivi).
art. 651, 652 e 654 cod. proc. pen.
art. 651, 652 e 654 cod. proc. pen.
Citati in ordine agli effetti extrapenali del giudicato (conseguenze favorevoli che l'imputato intendeva ottenere oltre all'eventuale vantaggio penale), utili a spiegare il proprio interesse ad impugnare la sentenza di prescrizione.
Massime di principio
- Chi impugna in Cassazione una sentenza che dichiara la non procedibilità per prescrizione senza aver rinunciato alla prescrizione deve dimostrare negli atti elementi che escludano in maniera chiara e incontrovertibile l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale, idonei a giustificare l'assoluzione immediata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2.
- La presenza di documenti favorevoli (es. una procura speciale) può essere rilevante, ma conta il loro valore probatorio nel senso dell'"evidenza": se dal documento non emerge in modo palese e incontestabile l'impossibilità di partecipazione del soggetto al fatto, la mera formalità non è sufficiente e il giudice non è tenuto ad assolvere senza un approfondimento istruttorio.
- Se il difensore vuole ottenere l'esame pieno del merito evitando la conferma della prescrizione, deve valutare l'opportunità di rinunciare alla prescrizione per consentire al giudice di svolgere l'istruttoria necessaria; in alternativa deve allegare agli atti prove documentali tali da rendere immediata e manifesta l'innocenza.
- Nel valutare documenti societari (procure, deleghe, organigrammi, luoghi e tempi di lavoro) il giudice verifica se da essi discenda, con percezione immediata, l'impossibilità materiale e giuridica dell'intervento dell'imputato nelle condotte contestate; altrimenti occorre un approfondimento probatorio.
- La strategia difensiva in casi di prescrizione deve considerare sia gli effetti penali sia gli effetti extrapenali (civili/ amministrativi) del giudicato: l'interesse ad impugnare può sussistere anche per proteggere diritti extrapenali, ma ciò non modifica l'onere probatorio richiesto per ottenere l'assoluzione immediata.
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