Cassazione Penale, Ordinanza n. 17758/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice per le indagini preliminari ha applicato all'imputato una pena concordata per un furto in abitazione aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di mancanza di motivazione della sentenza di patteggiamento, sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per specifici vizi: mancanza di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena. La doglianza proposta non rientrava tra quelle consentite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre richiamato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., precisando che, nei casi di inammissibilità del ricorso contro sentenza di patteggiamento, la declaratoria può essere resa senza formalità, de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
norma che consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso definito dal giudice per le indagini preliminari
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, escludendo il vizio di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio
legge 23 giugno 2017 n. 103
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, senza avviso alle parti
art. 616, comma 1, c.p.p.
al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00
in caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
- Il vizio di mancanza o insufficienza di motivazione sulla responsabilità penale o sul trattamento sanzionatorio non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, perché estraneo al catalogo dei motivi consentiti.
- Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura, anche de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ritenuto equo, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →