Sentenza n. 2279/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, hanno agito collettivamente per ottenere l'accertamento del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita mediante il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. Essi erano stati collocati a riposo su domanda dopo oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi e, comunque, dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età. Hanno sostenuto che il beneficio, pari a sei aumenti periodici del 2,50% ciascuno dell'ultimo stipendio, dovesse essere computato anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, oltre che della base pensionabile. L'INPS si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile l'istanza depositata dai ricorrenti per chiedere il passaggio in decisione in assenza di partecipazione all'udienza, ritenendola un incombente difensivo non previsto dal rito vigente; tale statuizione non ha inciso sull'esame del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha condiviso l'orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, ma non esclude né modifica il computo del beneficio ai fini dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La disposizione dell'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, riferita alle Forze di polizia a ordinamento militare, conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai soli fini del trattamento di fine rapporto. È stato quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti al calcolo del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio dei sei scatti. L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
sei scatti stipendiali, ciascuno dei quali del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio
La disposizione costituisce la base normativa per il riconoscimento dei sei aumenti periodici di stipendio anche ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto del personale delle Forze di polizia.
legge 20 novembre 1987, n. 472
Conversione, con modificazioni, del d.l. n. 387/1987.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]
La disposizione riguarda l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
È richiamato dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 quale parametro riferito all'importo della pensione e, pertanto, alla base pensionabile.
art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
continua ad applicarsi l’articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Per le Forze di polizia a ordinamento militare la disposizione conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
artt. 30 e 44 legge n. 668/1986
Richiamati nel ricorso quali disposizioni concernenti i benefici stipendiali rilevanti per il calcolo del beneficio.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al trattamento di fine servizio del personale delle Forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, disciplina il calcolo della pensione e non esclude l'applicazione del distinto regime previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per l'indennità di buonuscita.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, disponendo che continui ad applicarsi l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, conferma la perdurante operatività del beneficio dei sei scatti per le Forze di polizia a ordinamento militare.
- La circostanza che il dipendente sia collocato a riposo su domanda, dopo il compimento dei cinquantacinque anni di età e con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, non impedisce il riconoscimento dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, secondo il regime applicato nella decisione.
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