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Sentenza

Sentenza n. 16528/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202404742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante la ricognizione delle postazioni di commercio su aree pubbliche e la loro compatibilità, nonché la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione municipale n. 4/2024 nella parte in cui applicava alle postazioni di commercio su aree pubbliche la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023 e ricogniva i posteggi, individuando le soste ritenute incompatibili. Il Comune ha eccepito preliminarmente la carenza di interesse e ha contestato nel merito le censure. Il testo non espone in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità, senza esaminare il merito. La deliberazione n. 4/2024 aveva natura endoprocedimentale: la ricognizione delle postazioni costituiva una base istruttoria per la successiva approvazione del Piano municipale del commercio, avvenuta con deliberazione di Roma Capitale n. 34/2025. Dopo la ricognizione, l’amministrazione aveva riesaminato le postazioni incompatibili e avviato la partecipazione di organizzazioni sindacali e singoli operatori per formulare progetti di ottimizzazione; gli effetti della ricognizione erano quindi interinali e non immediatamente lesivi. Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale; altrimenti vanno contestati insieme all’atto definitivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali devono essere impugnati immediatamente soltanto quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale e siano idonei a produrre una lesione definitiva; se hanno effetti instabili e interinali, devono essere contestati unitamente al provvedimento conclusivo.
  • Una ricognizione istruttoria di postazioni commerciali, utilizzata come base per la successiva formazione e approvazione di un piano e seguita da ulteriori attività istruttorie e partecipative, non è immediatamente lesiva quando non determina da sola effetti definitivi sulla posizione degli operatori.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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