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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 288 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro Google LLC per ottenere la deindicizzazione di due URL reperibili cercando il nome e cognome del reclamante. L’interessato sosteneva che gli articoli, risalenti al 2013, fossero obsoleti, fuorvianti e lesivi della reputazione; Google ha invece ritenuto persistente l’interesse pubblico alla reperibilità della notizia, in ragione del ruolo pubblico e professionale dell’interessato. Il Garante ha applicato i criteri elaborati dalle linee guida WP29 e EDPB sul diritto all’oblio e ha concluso che i contenuti non erano obsoleti né irrilevanti, trattandosi di informazioni collegate al percorso professionale dell’interessato e alla sua attuale attività, con contenuto rientrante nei limiti della critica giornalistica. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.

Google LLC: reclamo per deindicizzazione/diritto all’oblio di URL associati al nome dell’interessato, dichiarato infondato

Google LLC - reclamo per deindicizzazione di URL associati al nome dell’interessato, dichiarato infondato

Il Garante ha esaminato un reclamo presentato contro Google LLC ai sensi dell’art. 77 GDPR, avente a oggetto la richiesta di deindicizzazione, nei risultati di ricerca associati al nome e cognome del reclamante, di due URL che rinviavano a un articolo giornalistico del 2013. Il procedimento riguardava l’esercizio del diritto all’oblio e la valutazione del permanere o meno dell’interesse pubblico alla reperibilità online della notizia.

Origine del procedimento e posizioni delle parti

Il reclamante, cittadino britannico con interessi personali e professionali in Italia, ha sostenuto che gli articoli fossero obsoleti e fuorvianti, perché non riflettevano la sua attuale attività professionale e incidevano in modo significativo sulla sua reputazione. Ha evidenziato di aver chiesto a Google la rimozione dei risultati il 24 ottobre 2024, con diniego il 29 gennaio 2025, poi ribadito il 24 febbraio 2025, e ha chiesto al Garante di ordinare la rimozione dei link in tutte le versioni del motore di ricerca, comprese quelle extra-UE.

Google LLC, nella propria risposta del 26 agosto 2025, ha dichiarato di non voler prendere provvedimenti. Ha rilevato che gli URL rinviano a un unico articolo, pubblicato nel 2013, che tratta criticamente l’attività di un’organizzazione fondata dal reclamante nel 2006 e da lui presieduta fino al 2015. Secondo il motore di ricerca, la notizia conserva interesse pubblico anche in ragione del ruolo pubblico esercitato dall’interessato e della natura giornalistica della pubblicazione.

Competenza del Garante e quadro normativo richiamato

Il Garante ha preliminarmente affermato la propria competenza, richiamando l’art. 3, par. 1, GDPR, in ragione dell’attività svolta da Google in ambito europeo attraverso le proprie sedi, e l’art. 55, par. 1, GDPR, con riferimento ai reclami proposti sul territorio nazionale. È stato inoltre ricordato che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque renda dichiarazioni o produca documenti falsi in un procedimento dinanzi al Garante risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice privacy.

Per la valutazione del diritto all’oblio, l’Autorità ha richiamato gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020, evidenziando che l’analisi deve tenere conto non solo del trascorrere del tempo, ma anche di attualità, rilevanza, pertinenza e interesse pubblico della notizia.

Valutazione nel merito

Dall’esame dell’articolo e del contesto informativo reperibile online, il Garante ha rilevato che il contenuto contestato si riferisce al passato impegno professionale del reclamante quale co-fondatore, nel 2006, di un’organizzazione internazionale di promozione del dialogo tra soggetti accademici, imprenditoriali e istituzionali nel campo della scienza e dell’innovazione. L’Autorità ha ritenuto che tale riferimento non possa considerarsi obsoleto o irrilevante, anche perché l’attività passata dell’interessato risulta ancora richiamata in altre pagine web che ricostruiscono il suo percorso professionale e lo collegano al suo attuale ruolo.

È stato inoltre osservato che l’attività della nuova organizzazione internazionale di cui il reclamante è promotore e nella quale riveste un ruolo di rilievo appare affine, per finalità e ambito tematico, a quella dell’ente fondato in passato. Secondo il Garante, dunque, le argomentazioni del reclamante non erano coerenti con il quadro informativo acquisito e il tenore dell’articolo rimaneva nei limiti della libertà di commento e di critica rispetto agli esiti dell’attività dell’organizzazione di cui egli era stato co-fondatore.

Esito del procedimento

Alla luce delle valutazioni svolte, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, in ordine alla richiesta di deindicizzazione degli URL indicati. Non risultano adottate misure correttive o sanzionatorie, né disposti ordini nei confronti di Google LLC.

Rimedi esperibili

Il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, davanti al tribunale del luogo di residenza o sede del titolare del trattamento oppure del luogo di residenza dell’interessato.

Punti principali

Oggetto del reclamo

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR con cui un cittadino britannico, attivo professionalmente in Italia, ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti di Google LLC per ottenere la deindicizzazione di due URL associati al proprio nome e cognome nei risultati di ricerca. I contenuti oggetto di richiesta erano articoli risalenti al 2013, ritenuti dal reclamante obsoleti, fuorvianti e pregiudizievoli per la reputazione.

Posizione di Google LLC

Google LLC ha comunicato di non voler intervenire sugli URL contestati. Ha osservato che i due link rinviano al medesimo articolo, pubblicato nel 2013, relativo all’attività di un’organizzazione fondata dal reclamante e da questi presieduta fino al 2015, collegata alla sua attuale professione. Ha inoltre richiamato l’interesse pubblico alla reperibilità della notizia e la natura giornalistica della pubblicazione.

Valutazioni del Garante sul diritto all’oblio

Il Garante ha richiamato i criteri applicabili al diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e le linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ha ritenuto che il solo decorso del tempo non fosse sufficiente, occorrendo valutare anche attualità, pertinenza, rilevanza e interesse pubblico della notizia.

Esito dell’istruttoria

Dall’istruttoria è emerso che l’articolo contestato richiama un passato impegno professionale del reclamante come co-fondatore di un’organizzazione internazionale di promozione del dialogo tra accademici, imprenditori e politici nel campo della scienza e dell’innovazione. Il Garante ha ritenuto che tale riferimento non fosse obsoleto né irrilevante, poiché risultava ancora rinvenibile in altre pagine web che ricostruivano il percorso professionale dell’interessato e il suo attuale ruolo.

Decisione finale

Il Garante ha considerato che la nuova attività dell’interessato fosse tematicamente affine a quella dell’organizzazione fondata in passato e che l’articolo rimanesse nei limiti della libertà di commento e di critica sull’attività di tale organizzazione. Di conseguenza ha dichiarato infondato il reclamo e non ha disposto la deindicizzazione degli URL richiesti.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e deindicizzazioneoblio e reputazione onlinelibertà di informazione

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