Cassazione Penale, Sentenza n. 26025/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un maresciallo dei Carabinieri, condannato in primo e secondo grado per avere, secondo l'accusa, consegnato a un privato copia di una denuncia-querela e del relativo supporto informatico contenenti notizie d'ufficio coperte da segreto, ricevendone denaro in cambio. La Corte d'appello aveva confermato la condanna per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, con assorbimento del peculato contestato in altro capo, e per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, riconoscendo la continuazione, la particolare tenuità del fatto e la confisca per l'importo corrispondente alla dazione. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, che il privato coinvolto andava considerato coimputato nei reati corruttivi e non persona offesa, sicché le sue dichiarazioni non potevano essere valutate come semplice testimonianza ma richiedevano il vaglio rafforzato dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; dall'altro, che la sentenza di appello era priva di motivazione effettiva sulle specifiche censure difensive relative all'insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, alla inattendibilità del narrato accusatorio e all'inadeguatezza del quadro probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che le dichiarazioni del privato, essendo questi coimputato nei reati di corruzione e induzione indebita con il ricorrente, non potevano essere trattate come testimonianza della persona offesa, ma dovevano essere scrutinare secondo i criteri dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con verifica di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni individualizzanti. Inoltre ha rilevato che la Corte d'appello si era limitata a un richiamo per relationem della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le articolate doglianze difensive su attendibilità, ricostruzione dei fatti e configurabilità dei reati. Per tale vizio di diritto e di motivazione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 326, comma 3, c.p.
Richiamato come base della condanna per rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, in relazione alla consegna di notizie riservate e del materiale informatico
art. 319 c.p.
Richiamato per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ritenuta integrata dalla ricezione di denaro in cambio della consegna del materiale
art. 323-bis c.p.
Richiamato per l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate
art. 323-ter c.p.
Richiamato in relazione all'assoluzione del coimputato, dichiarato non punibile
art. 319-quater c.p.
Richiamato per il reato di induzione indebita contestato e poi ritenuto insussistente
art. 192, comma 3, c.p.p.
La Corte afferma che si applica quando il dichiarante è coimputato nel reato e non può essere valutato come semplice testimone della persona offesa; occorrono credibilità, attendibilità e riscontri esterni individualizzanti
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da un soggetto coimputato nel medesimo contesto corruttivo non possono essere valutate come mera testimonianza della persona offesa, ma richiedono l'applicazione dei criteri rafforzati previsti per la chiamata in correità dall'art. 192, comma 3, c.p.p.
- Il giudice di appello non può limitarsi a recepire per relationem la motivazione di primo grado quando l'appellante abbia formulato censure specifiche e analitiche sulla tenuta del compendio probatorio e sulla configurabilità del reato; è necessaria una risposta critica e puntuale ai rilievi difensivi.
- La motivazione della sentenza d'appello è viziata quando omette di confrontarsi con doglianze decisive su attendibilità del dichiarante, sinallagmaticità dell'accordo corruttivo e modalità di rivelazione o sfruttamento del segreto d'ufficio.
- Quando la qualificazione probatoria di una fonte dichiarativa incide sulla ricostruzione del fatto e sulla stessa configurabilità del reato, l'errore di diritto sulla disciplina di valutazione della prova può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25817/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25818/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25823/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25824/2026 del 10/07/2026
- Sentenza penale · 10 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25825/2026 del 10/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →