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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26025/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un maresciallo dei Carabinieri, condannato in primo e secondo grado per avere, secondo l'accusa, consegnato a un privato copia di una denuncia-querela e del relativo supporto informatico contenenti notizie d'ufficio coperte da segreto, ricevendone denaro in cambio. La Corte d'appello aveva confermato la condanna per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, con assorbimento del peculato contestato in altro capo, e per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, riconoscendo la continuazione, la particolare tenuità del fatto e la confisca per l'importo corrispondente alla dazione. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, che il privato coinvolto andava considerato coimputato nei reati corruttivi e non persona offesa, sicché le sue dichiarazioni non potevano essere valutate come semplice testimonianza ma richiedevano il vaglio rafforzato dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; dall'altro, che la sentenza di appello era priva di motivazione effettiva sulle specifiche censure difensive relative all'insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, alla inattendibilità del narrato accusatorio e all'inadeguatezza del quadro probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che le dichiarazioni del privato, essendo questi coimputato nei reati di corruzione e induzione indebita con il ricorrente, non potevano essere trattate come testimonianza della persona offesa, ma dovevano essere scrutinare secondo i criteri dell'art. 192, comma 3, c.p.p., con verifica di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni individualizzanti. Inoltre ha rilevato che la Corte d'appello si era limitata a un richiamo per relationem della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le articolate doglianze difensive su attendibilità, ricostruzione dei fatti e configurabilità dei reati. Per tale vizio di diritto e di motivazione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 326, comma 3, c.p.

    Richiamato come base della condanna per rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, in relazione alla consegna di notizie riservate e del materiale informatico

  • art. 319 c.p.

    Richiamato per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ritenuta integrata dalla ricezione di denaro in cambio della consegna del materiale

  • art. 323-bis c.p.

    Richiamato per l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ritenuta prevalente sulle aggravanti contestate

  • art. 323-ter c.p.

    Richiamato in relazione all'assoluzione del coimputato, dichiarato non punibile

  • art. 319-quater c.p.

    Richiamato per il reato di induzione indebita contestato e poi ritenuto insussistente

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte afferma che si applica quando il dichiarante è coimputato nel reato e non può essere valutato come semplice testimone della persona offesa; occorrono credibilità, attendibilità e riscontri esterni individualizzanti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da un soggetto coimputato nel medesimo contesto corruttivo non possono essere valutate come mera testimonianza della persona offesa, ma richiedono l'applicazione dei criteri rafforzati previsti per la chiamata in correità dall'art. 192, comma 3, c.p.p.
  • Il giudice di appello non può limitarsi a recepire per relationem la motivazione di primo grado quando l'appellante abbia formulato censure specifiche e analitiche sulla tenuta del compendio probatorio e sulla configurabilità del reato; è necessaria una risposta critica e puntuale ai rilievi difensivi.
  • La motivazione della sentenza d'appello è viziata quando omette di confrontarsi con doglianze decisive su attendibilità del dichiarante, sinallagmaticità dell'accordo corruttivo e modalità di rivelazione o sfruttamento del segreto d'ufficio.
  • Quando la qualificazione probatoria di una fonte dichiarativa incide sulla ricostruzione del fatto e sulla stessa configurabilità del reato, l'errore di diritto sulla disciplina di valutazione della prova può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneTraffico di influenze illeciteAbuso d'ufficioImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieCorruzione propriaCorruzione impropriaCorruzione in atti giudiziari
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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