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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23199/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale; il Tribunale di Sorveglianza di Roma lo aveva respinto motivando il diniego con la mancata allegazione di una proposta concreta di attività lavorativa o di volontariato, nonostante la regolarità della condotta e l'assenza di pericolosità sociale. In cassazione si è dedotto errore di diritto e vizio di motivazione, evidenziando la laurea della ricorrente, l'attività di volontariato svolta durante la detenzione domiciliare e la mancata acquisizione della relazione dell'UEPE

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'accesso alle misure alternative si basa principalmente su una prognosi favorevole circa l'assenza di pericolo di recidiva e che la sola mancanza, al momento della domanda, di un progetto occupazionale o della relazione UEPE non può da sola giustificare il rigetto. Ha altresì rilevato che il Tribunale non ha valutato la possibilità della ricorrente di proseguire l'attività di volontariato già svolta. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • Cassazione, Sez. I, n. 16541 del 10.12.2018 (dep. 2019)

    Sez. I n. 16541 del 10.12.2018, dep. 2019, rv 276185

    E' illegittimo rigettare la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale basandosi esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE quando sussistano elementi positivi sul comportamento del richiedente e sull'assenza di pericolosità

  • Cassazione, Sez. I, n. 1012 del 30.10.2018 (dep. 2019)

    Sez. I n. 1012 del 30.10.2018, dep. 2019, rv 274869

    Conferma il principio che la valutazione per l'accesso alle misure alternative deve privilegiare la prognosi favorevole circa il rischio di recidiva e non può essere determinata unicamente dall'assenza di un progetto occupazionale formalizzato

Massime di principio

  • Per le misure alternative (es. affidamento in prova) la valutazione centrale è la prognosi favorevole circa l'assenza di pericolosità/recidiva, non la mera assenza di un progetto lavorativo formale
  • La sola mancanza della relazione UEPE o di un piano occupazionale non può, se sussistono elementi positivi (buona condotta, attività di volontariato, formazione), costituire motivo esclusivo di rigetto
  • Il Tribunale deve considerare e motivare la possibilità di prosecuzione di attività utili e già svolte (es. volontariato) come elemento rilevante per il reinserimento sociale
  • In caso di rigetto motivato unicamente sulla base di lacune formali, la decisione è vulnerabile di annullamento e rinvio dalla Corte di Cassazione
  • E' comunque opportuno acquisire la relazione dell'UEPE e valutare un progetto trattamentale, ma tali elementi vanno inseriti in un quadro valutativo complessivo e motivato

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