Cassazione Penale, Sentenza n. 42233/2022 del 08/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di condanna per il reato di calunnia continuata. Il ricorrente deduceva: 1) un refuso nella sentenza (errata indicazione che il giudizio di appello sarebbe stato celebrato in camera di consiglio), che potrebbe aver inciso sulla motivazione; 2) vizi e inosservanza dell'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. e insufficiente motivazione in ordine all'attendibilita della consulenza grafologica, lamentando che non è stato acquisito un saggio grafico e che le scritture di comparazione sono state ritenute apoditticamente provenienti dall'imputato; 3) travisamento e inesatta valutazione delle deposizioni dei testi Martinez, Naisson e Martire, che a suo avviso non confermerebbero la consegna degli assegni al Milano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il riferimento normativo inesatto nella sentenza di merito un mero refuso inessenziale ai sensi dell'art. 546 c.p.p., non idoneo a compromettere la motivazione. Quanto alla consulenza grafologica, ha ritenuto manifestamente infondate le censure: l'acquisizione del saggio grafico non è sempre obbligatoria, l'art. 75 disp. att. cod. proc. pen. è circoscritto ai procedimenti per falsità in atti e comunque prevede modalità alternative; la valutazione sulla provenienza delle scritture è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha inoltre escluso il travisamento della prova relativo alle deposizioni testimoniali e ricordato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del merito (non può riformulare la valutazione probatoria). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 75 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la norma è espressamente circoscritta ai procedimenti per falsità in atti e prevede modalità alternative per l'acquisizione delle scritture di comparazione; non costituisce regola rigida che renda invalida la consulenza in assenza di saggio grafico.
art. 546 cod. proc. pen.
Il riferimento normativo inesatto in sentenza è considerato un 'refuso' inerente a contenuto inessenziale che non determina nullità della decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Normativa di emergenza citata in relazione alle modalità di trattazione delle udienze (richiamata per spiegare le forme con cui il procedimento è stato trattato).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'illogicità della motivazione rilevante in sede di cassazione deve essere manifesta, non si tratta di contestare tutte le minime incongruenze argomentative.
Massime di principio
- Un refuso formale nella parte introduttiva della sentenza non invalida la decisione se non incide sulle ragioni di fatto e di diritto (art. 546 c.p.p.).
- L'acquisizione di un saggio grafico non è in assoluto obbligatoria per valutare una consulenza grafologica; la valutazione della provenienza delle scritture è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- L'art. 75 disp. att. c.p.p. è finalizzato ai procedimenti per falsità in atti e non impone modalità rigide nelle acquisizioni probatorie quando si tratta di comparazioni grafologiche in altri reati.
- La Corte di cassazione ha limiti nel sindacato sulle valutazioni di merito: non può riqualificare o rivedere in sostanza la valutazione delle prove se non quando sussista un travisamento palese o una manifesta illogicità della motivazione.
- Le censure fondate su diversa interpretazione delle testimonianze sono generalmente inammissibili in cassazione se consistono nella richiesta di una diversa ricostruzione probatoria.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende.
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