Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2600/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per mancata comunicazione al difensore di fiducia (avv. Riccardo Lottini, nominato il 24/12/2022) delle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel giudizio d'appello cartolare ai sensi dell'art. 23-bis/23 del D.L. 137/2020 convertito nella legge 176/2020, con conseguente violazione del contraddittorio cartolare e del diritto di difesa. In sostanza la difesa non ha potuto conoscere e replicare alle conclusioni del pubblico ministero prima della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero come una nullità generale a regime intermedio che lede il diritto di difesa. Ha inoltre affermato che tale nullità può essere dedotta in cassazione anche se il difensore ha prodotto conclusioni scritte in appello senza aver eccepito la mancata comunicazione (orientamento cui il Collegio ha dato continuità). Poiché nel caso concreto le conclusioni non erano state comunicate al difensore di fiducia tempestivamente nominato e la nullità è stata eccepita con il ricorso per cassazione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Firenze per il prosieguo.

Norme richiamate

  • D.L. 28/10/2020 n. 137, conv. con modificazioni in L. 18/12/2020 n. 176 (art. 23 e art. 23-bis)

    La comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa nell'ambito del rito cartolare è strumento essenziale del "contraddittorio cartolare"; la mancata comunicazione integra nullità intermedia che lede il diritto di difesa.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La norma sulle nullità di ordine generale è stata richiamata per inquadrare la mancata comunicazione come nullità che incide sull'intervento e sulla partecipazione attiva dell'imputato al procedimento.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata nella disamina sui termini e sulle modalità di deduzione delle nullità: disciplina i rimedi e i termini per sollevare le nullità in relazione alle diverse fasi del processo.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Esaminata nella prospettiva della tempestività dell'eccezione di nullità: la Corte distingue tra nullità che devono essere eccepite in appello e quelle che possono essere dedotte in cassazione, ritenendo in questo caso possibile la deduzione in cassazione.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero al difensore nominato integra una nullità che lede il diritto di difesa (nullità generale a regime intermedio).
  • Tale nullità può essere dedotta in cassazione anche se il difensore ha depositato conclusioni scritte in appello senza aver eccepito la mancata comunicazione, perché le conclusioni sono facoltative e la parte potrebbe non essere stata in grado di replicare conoscendo le argomentazioni della pubblica accusa.
  • È fondamentale verificare in ogni fase che la nomina del difensore risulti agli atti e che le comunicazioni telematiche (conclusioni, provvedimenti) siano effettivamente indirizzate al difensore di fiducia; omissioni possono determinare annullamento della sentenza.
  • Esistono orientamenti minoritari che vorrebbero la deduzione della nullità già con le conclusioni scritte in appello; tuttavia la giurisprudenza prevalente ammette la deduzione in cassazione quando la parte non ha potuto conoscere le conclusioni della pubblica accusa.
  • In situazioni analoghe, se accertata la mancata comunicazione, il rimedio praticabile è l'annullamento della sentenza con rinvio o trasmissione degli atti alla corte territoriale per il prosieguo del giudizio, salvo valutazioni successive sul contenuto probatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.