Sentenza del 20/10/2023 n. 29258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso delle ritenute operate da Fopdire su emolumenti erogati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione di fondo pensionistico complementare). L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo mancanti i presupposti per la convenzione contro le doppie imposizioni e sostenendo che le somme dovessero essere tassate in Italia (qualificazione come retribuzione differita/assimilata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che il contribuente aveva prodotto idonea certificazione dall'Amministrazione fiscale del Cantone dei Grigioni attestante che le somme erano "imponibili in Svizzera" ai sensi della Convenzione e dunque che sussisteva doppia imposizione. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione delle somme come pensioni/assimilate soggette all'art. 18 della Convenzione (pensioni imponibili solo nello Stato di residenza), escludendo l'applicazione dell'art. 15 (salari). Condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di giudizio in favore di A.A.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni 9 marzo 1976 (mod. 28 marzo 1978)
La Corte interpreta la Convenzione nel senso che le prestazioni pensionistiche correlate alla cessazione del rapporto di lavoro rientrano nell'art. 18 (pensioni e remunerazioni analoghe) e non nell'art. 15 (salari); pertanto, se il percettore è residente nello Stato contraente e le somme sono imponibili in quello Stato, l'imposizione spetta a quest'ultimo.
Convenzione Italia-Svizzera, art. 18
"le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"
Art. 18 attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza per pensioni e analoghe conseguenti a cessazione del rapporto di lavoro; la Corte applica questa norma ai versamenti del fondo pensionistico complementare.
Convenzione Italia-Svizzera, art. 29 (certificazione)
La certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale estera che dichiara la somma "imponibile" nella Confederazione soddisfa i requisiti dell'art. 29 per dimostrare l'avvenuta imposizione all'estero e giustificare il rimborso in Italia.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 50, comma 1, lett. h-bis
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla qualificazione fiscale interna dei redditi da previdenza complementare; la Corte ritiene prevalente l'interpretazione convenzionale (art. 18) rispetto all'asserita applicazione esclusiva della normativa interna, dato l'effetto della Convenzione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 23
Riferimento normativo utilizzato dall'Ufficio nella sua difesa; la Corte valuta la questione in chiave di diritto internazionale convenzionale (competenza impositiva secondo la Convenzione).
Codice civile, art. 2697 (onus probandi)
Richiamato dall'Agenzia per contestare l'onere della prova; la Corte però ritiene che il contribuente abbia assolto l'onere probatorio presentando la certificazione che attesta l'imposizione in Svizzera.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di ritenute operate in relazione a prestazioni di previdenza complementare percepite dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è cruciale qualificare correttamente le somme: se rientrano nelle "pensioni e remunerazioni analoghe" (art. 18 della Convenzione), l'imposta spetta esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario.
- La prova dell'imposizione all'estero può essere fornita tramite certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera che attesti che le somme sono "imponibili" nello Stato estero ai sensi della Convenzione; tale certificazione può essere sufficiente a dimostrare la doppia imposizione ai fini del rimborso.
- Se l'amministrazione nazionale nega il rimborso per presunta mancanza di documentazione, il contribuente può difendere efficacemente la propria posizione in sede giudiziaria: la valutazione sull'ammissibilità della documentazione prodotta (certificazione estera) è essenzialmente di merito e residua ai giudici tributari.
- Occorre verificare sempre le eventuali eccezioni previste dalla Convenzione (es. art. 19 o altre disposizioni particolari) e la collocazione soggettiva del soggetto erogante; in presenza di specifiche norme convenzionali prevalgono queste sulla normativa interna (TUIR).
- Prassi consigliata: ottenere preventivamente una certificazione formale dall'amministrazione fiscale estera che indichi esplicitamente la natura imponibile delle somme "ai sensi della Convenzione" e conservarne copia per il procedimento amministrativo e, se necessario, giudiziario.
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