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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19835/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era valida ed efficace, perché espressa in modo univoco dall'interessato mediante procuratore speciale munito di procura personale. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso proposto contro un decreto del giudice di sorveglianza con cui era stato formulato un richiamo nei confronti di un soggetto sottoposto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, invitandolo al rispetto delle prescrizioni della misura a seguito di una segnalazione della Procura della Repubblica. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 39, 35-bis e 69 ord. pen. e agli artt. 24 e 111 Cost. Prima dell'esame nel merito, la difesa ha però fatto pervenire valida e tempestiva rinuncia al ricorso, sottoscritta dal procuratore speciale munito di procura rilasciata personalmente dal ricorrente e autenticata dal difensore.

Norme richiamate

  • art. 39 ord. pen.

    Richiamato solo come parametro della censura di violazione di legge, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 35-bis ord. pen.

    Richiamato solo come parametro della censura di violazione di legge, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 69 ord. pen.

    Richiamato solo come parametro della censura di violazione di legge, senza esame nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 24 Cost.

    Invocato nel ricorso quale parametro costituzionale di garanzia difensiva, ma non scrutinato nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel ricorso quale parametro costituzionale del giusto processo, ma non scrutinato nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La valida rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dall'interessato o da un procuratore speciale munito di procura personale debitamente autenticata, rende l'impugnazione inammissibile.
  • Ai fini della validità della rinuncia è necessario che la volontà di abdicare al ricorso sia univoca e riferibile al ricorrente, anche tramite procuratore speciale.
  • Quando l'inammissibilità deriva da rinuncia, il giudice deve dichiararla e applicare le conseguenze economiche previste, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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