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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36882/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta da una docente nei confronti del Ministero per la reiterazione di contratti di docenza a termine. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, escludendo dal computo le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee, non risultasse superato il limite di 36 mesi o 3 anni, considerato dalla ricorrente come soglia oltre la quale il ricorso al tempo determinato sarebbe illegittimo. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro sui contratti a termine, del d.lgs. 368/2001, della l. 124/1999 e dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il settore scolastico non sarebbe sottratto alla disciplina generale sul termine e che la stabilizzazione successiva non potrebbe sanare gli illeciti pregressi; inoltre ha insistito sulla necessità di misure effettive e dissuasive contro l'abuso del contratto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva escluso l'abuso non già perché il solo dato quantitativo della reiterazione fosse irrilevante, ma perché nel sistema scolastico, in relazione alle supplenze su organico di fatto e temporanee, la reiterazione non integra di per sé abuso ai sensi dell'Accordo quadro, salvo che il lavoratore alleghi e provi un uso improprio o distorto di quelle tipologie di supplenza. La Cassazione ha inoltre ribadito l'orientamento consolidato secondo cui la disciplina speciale scolastica è incompatibile con quella generale del d.lgs. 368/2001 quanto a forma, proroghe e rinnovi, avendo la legge speciale già tipizzato le ragioni delle supplenze e considerato le esigenze di continuità didattica. Conseguentemente, essendo stata applicata una giurisprudenza consolidata e condivisa dalla Corte, è stata dichiarata l'inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata per sostenere l'applicabilità della disciplina europea sui contratti a termine e la necessità di misure effettive e dissuasive contro l'abuso

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    la Corte richiama l'orientamento secondo cui, nel settore scolastico, la reiterazione di supplenze su organico di fatto e temporanee non integra di per sé abuso, salvo prova di uso improprio o distorto

  • d.lgs. 368/2001

    la disciplina generale del contratto a termine è ritenuta incompatibile con la disciplina speciale scolastica quanto a forma, proroghe e rinnovi

  • L. 124/1999

    ha tipizzato ex ante le ragioni delle diverse tipologie di supplenze nel settore scolastico

  • d.lgs. 165/2001, art. 36

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità del ricorso al termine e per invocare tutele contro l'abuso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato come base per dichiarare inammissibile il ricorso perché deciso in conformità a giurisprudenza consolidata

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire all'interpretazione consolidata della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la reiterazione di contratti a termine per supplenze su organico di fatto e supplenze temporanee non configura automaticamente abuso del ricorso al lavoro a tempo determinato ai sensi dell'Accordo quadro europeo.
  • Per contestare efficacemente la legittimità della reiterazione di supplenze nel comparto scuola non basta dedurre il superamento di una soglia temporale complessiva: occorre allegare e provare le concrete modalità di uso improprio o distorto della tipologia di supplenza.
  • La disciplina speciale del personale scolastico prevale, per incompatibilità, sulla disciplina generale del contratto a termine in punto di requisiti di forma, proroghe e rinnovi, poiché la legge speciale ha già predeterminato le ragioni delle supplenze e ha considerato le esigenze di continuità didattica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e la decisione di merito è conforme a un orientamento di legittimità consolidato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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