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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di cessazione della partita iva ai sensi dell’art. 35, comma 15- bis .1 del d. p. r. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all’art. 11, comma 7 quater del d.lgs. n. TI9T160000236/2025

Giustizia amministrativa202500670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972, con contestuale irrogazione della sanzione prevista dall’art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. n. 471/1997

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento amministrativo-fiscale di cessazione della partita IVA e contestuale irrogazione della sanzione. Il testo della sentenza non espone gli specifici motivi di ricorso. Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha revocato in autotutela l’atto impugnato, a seguito di una nuova istruttoria, della documentazione prodotta dalla società e dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della revoca in autotutela del provvedimento impugnato intervenuta durante il giudizio. La revoca ha eliminato l’atto oggetto della domanda di annullamento, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali richiamate dall’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione costituiva la base normativa del provvedimento di cessazione della partita IVA impugnato; la sentenza non ne offre un’interpretazione specifica.

  • art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471/1997

    La disposizione costituiva la base normativa della sanzione contestualmente irrogata; la sentenza non ne offre un’interpretazione specifica.

Massime di principio

  • La revoca in autotutela dell’atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a eliminare integralmente l’oggetto della domanda di annullamento, determina la cessazione della materia del contendere.
  • La revoca in autotutela può essere adottata dall’amministrazione a seguito di una nuova istruttoria e della rivalutazione della documentazione prodotta dall’interessato e dei dati disponibili all’amministrazione.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per revoca dell’atto impugnato, le spese possono essere compensate tra le parti quando il giudice ritenga rilevanti le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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