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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36735/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per canoni non pagati di una locazione finanziaria, deducendone l'inefficacia per tardiva notifica e chiedendo anche l'accertamento di un proprio credito verso un terzo, da opporre in compensazione. In appello la domanda contro il terzo era rimasta ferma al rigetto già pronunciato in primo grado, mentre la Corte di merito aveva confermato la revoca del decreto per tardività della notifica e, riformando la decisione, aveva accolto la domanda monitoria della creditrice condannando l'opponente al pagamento. Con il ricorso per cassazione il debitore denunciava violazione degli artt. 309 e 181 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la mancata comparizione delle parti principali a più udienze avesse determinato venir meno dell'interesse alla decisione e dovesse condurre all'estinzione del giudizio o alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, quindi, ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha confermato l'orientamento secondo cui l'estinzione ex artt. 181 e 309 c.p.c. presuppone la mancata comparizione di tutte le parti all'udienza successiva fissata dopo una prima mancata comparizione; nel caso concreto, invece, una delle parti convenute era comparsa e aveva precisato le conclusioni, sicché non poteva parlarsi di cessazione della materia del contendere né di estinzione del processo. Ha inoltre osservato che la censura sulla motivazione era comunque non ammissibile nei termini prospettati, poiché il vizio di insufficienza motivazionale non è più deducibile nei limiti allegati e il sindacato di legittimità resta circoscritto al "minimo costituzionale" della motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità verso la controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.c.

    L'estinzione del giudizio richiede che, dopo una prima mancata comparizione, nessuna delle parti si presenti all'udienza successiva; se una parte compare e conclude, non ricorrono i presupposti per la cancellazione della causa dal ruolo e per l'estinzione.

  • art. 181 c.p.c.

    La declaratoria di estinzione per mancata comparizione è subordinata alla mancata presentazione di tutte le parti all'udienza successiva fissata dopo la prima assenza; non basta l'inerzia delle sole parti principali.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e la censura non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento seguito dalla Corte di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, non sono più ammissibili censure di mera insufficienza della motivazione; il controllo di legittimità riguarda l'esistenza della motivazione e il rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La violazione della norma sulla motivazione sussiste solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'estinzione del processo per mancata comparizione richiede una rigorosa verifica dei presupposti formali previsti dagli artt. 181 e 309 c.p.c., non essendo sufficiente l'inerzia di alcune soltanto delle parti se altre intervengono all'udienza e mantengono ferme le conclusioni.
  • La mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni non implica cessazione della materia del contendere: opera, invece, una presunzione di persistente volontà di coltivare le conclusioni già rassegnate.
  • Nel ricorso per cassazione non è deducibile la mera insufficienza della motivazione; il sindacato è limitato ai casi di motivazione assente, apparente, incoerente in modo irriducibile o incomprensibile.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza quando si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non apporta argomenti idonei a rimetterlo in discussione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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