Ordinanza n. 933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo fondato sul rischio per la sicurezza pubblica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania, che aveva negato la sospensione del provvedimento impugnato. Il giudice di primo grado aveva ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che la valutazione prognostica dell’amministrazione circa il pericolo per la sicurezza pubblica era fondata su elementi istruttori puntuali e non congetturali. In particolare, erano state valorizzate le sommarie informazioni rese da persone presenti, dalle quali emergeva una condotta connotata da violenza di gruppo, modalità lesive dell’incolumità personale e svolgimento dei fatti in un pubblico esercizio. Il TAR aveva inoltre ritenuto che la remissione della querela, pur rilevante sul piano penalistico, non incidesse sulla legittimità del provvedimento amministrativo, avente finalità preventive e fondato su un’autonoma valutazione dell’amministrazione. L’appellante ha contestato, in sede cautelare, la valutazione compiuta dal TAR e dall’amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto consistenti gli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato, condividendo le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado e rilevando che l’appello non appariva assistito dal fumus boni iuris, fatti salvi gli approfondimenti propri della sede di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha effettuato la comparazione degli interessi e ha ritenuto prevalente, allo stato, l’interesse alla sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata e delle persone fisiche citate.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice d’appello può respingere l’appello quando, sulla base della sommaria delibazione propria della fase, gli elementi istruttori posti a fondamento del provvedimento amministrativo appaiano puntuali, consistenti e non meramente congetturali, senza necessità di definire in via piena le questioni riservate al merito.
- La remissione della querela, rilevante sul piano penalistico, non determina di per sé l’illegittimità di un provvedimento amministrativo avente finalità preventive, quando l’amministrazione abbia compiuto un’autonoma valutazione del rischio per la sicurezza pubblica.
- Nella valutazione del periculum in mora, l’interesse individuale alla sospensione del provvedimento può essere recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza pubblica, qualora quest’ultimo risulti prevalente all’esito della comparazione cautelare.
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