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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18931/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato sostenendo di aver appreso della condanna solo il 19/10/2020 perché le notifiche erano state effettuate al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a causa di un errato numero civico trascritto nel verbale di elezione di domicilio. Ha dedotto la mancata e incolpevole conoscenza del processo e ha lamentato che la Corte non ha verificato concretamente la sussistenza di condotte volontarie volte a sottrarsi alla conoscenza del procedimento né l'elemento psicologico richiesto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di rescissione. Ha ritenuto corretta la doppia motivazione della Corte di appello: 1) la ricostruzione di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, desunta dalla scelta dell'imputato di indicare un domicilio difforme e dalla consapevolezza, risultante dagli atti, della necessità di comunicare le variazioni di domicilio; 2) in via subordinata, l'accertamento di una responsabilita colposa per mancato controllo del verbale e per mancata interlocuzione con il difensore d'ufficio. La Corte ha richiamato anche precedenti sulle limitazioni dei rimedi disponibili dopo il passaggio in giudicato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen., comma 4

    Regime della notifica al difensore d'ufficio in caso di domicilio inidoneo; qui le notifiche al difensore sono state ritenute legittime in conseguenza dell'indicazione di un domicilio inidoneo

  • artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di giudizio in assenza e regole relative alla prosecuzione del processo in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della volontaria sottrazione renda legittima la celebrazione in sua assenza

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Strumento della rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la Corte ricorda la possibilità di utilizzare tale rimedio

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Reperto relativo all'incidente di esecuzione: la Corte segnala che alcune nullità non possono essere dedotte mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Rilevanza dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato ai fini della conoscenza formale del procedimento; il ricorrente sosteneva che non poteva presumersi conoscenza antecedente

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, applicata dalla Corte

  • Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931

    Principio che alcune nullità insanabili non possono essere dedotte tramite incidente di esecuzione dopo il giudicato, ma può rimanere aperta la strada della rescissione per incolpevole mancata conoscenza

  • Sez. 1, n. 16416 del 02/03/2017 (Somai)

    Sez. 1, n. 16416 del 02/03/2017, Somai, Rv. 269843

    Citata dal ricorrente per sostenere che non sempre può desumersi conoscenza del procedimento da atti anteriori all'iscrizione a ruolo

  • Sez. 3, n. 22838 del 09/03/2021 (Cantone)

    Sez. 3, n. 22838 del 09/03/2021, Cantone

    Richiamata dal ricorrente per il principio secondo cui, se è noto un luogo dove l'imputato può essere rintracciato, il giudice dovrebbe tentare la notifica personale della vocatio in ius

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza è possibile ma richiede che l'assenza di notifica sia effettivamente incolpevole; semplici errori formali non bastano se emergono comportamenti dell'imputato idonei a integrare una sottrazione
  • La dichiarazione di un domicilio inidoneo o la mancata comunicazione di variazioni di residenza possono essere valutate come manifestazione di volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo e legittimare la celebrazione in assenza
  • Un errore di trascrizione da parte della polizia giudiziaria non esclude automaticamente la responsabilità dell'imputato: il dovere di controllare il verbale e di mantenersi informato sul procedimento può essere considerato colpa rilevante
  • Dove esista un luogo certo in cui l'imputato può essere rintracciato, è onere dell'autorità tentare la notifica personale della vocatio in ius; tuttavia, se l'imputato ha ostacolato o non aggiornato i propri dati, la responsabilità ricade su di lui
  • Dopo il passaggio in giudicato molte nullità non sono più esperibili tramite incidenti di esecuzione; la rescissione ex art. 629-bis rimane il rimedio per chi prova l'incolpevole mancata conoscenza
  • In situazioni simili è fondamentale documentare immediatamente ogni errore materiale nella elezione di domicilio, conservare copia dei verbali firmati e contattare il difensore per dimostrare la diligenza e l'assenza di volontà di sottrazione

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