Cassazione Penale, Sentenza n. 24330/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 367 e 646 c.p., proponendo due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la denuncia non fosse falsa perché l'operazione incriminata risultava registrata alle 00:00 del 28 maggio 2018 (e quindi non riconducibile al 23 maggio 2018 come ritenuto dai giudici); (2) violazione di legge rispetto agli artt. 646 e 649 c.p., sostenendo che, essendo convivente della persona offesa, l'imputato avrebbe dovuto beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. ovvero, se ritenuta inapplicabile, andasse sollevata questione di legittimità costituzionale per la diversa disciplina tra coniuge e convivente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la valutazione di merito fosse corretta: la banca e le immagini di videosorveglianza indicavano che il prelievo contestato era stato effettuato dall'imputato il 23 maggio 2018 e la registrazione al 28 maggio era dovuta a comunicazioni interbancarie, per cui la denuncia (dichiarazione di sottrazione da parte di ignoti) era falsa e integrava il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.) e risultava altresì integrato il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), essendo il conto intestato alla convivente. Sul secondo motivo ha escluso la rilevanza dell'eccezione: la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. si applica al coniuge e non si estende al convivente more uxorio; la Corte ha richiamato giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 352/2000 che hanno ritenuto non irragionevole la diversa disciplina. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 367 cod. pen.
Il giudice ha interpretato la norma nel senso che la denuncia mendace di reato (simulazione di reato) è sussistente se la dichiarazione risultava falsificata alla luce delle prove (videosorveglianza e documentazione bancaria) che attestavano l'effettivo prelievo effettuato dall'imputato.
articolo 646 cod. pen.
Ritenuta applicabile per l'appropriazione indebita, poiché il prelievo era stato effettuato su un conto intestato alla convivente, integrando l'elemento soggettivo e l'illecito patrimoniale.
articolo 649 cod. pen.
La causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge non si estende al convivente more uxorio; pertanto non è stata riconosciuta alcuna esenzione per il rapporto di convivenza tra le parti.
articolo 192 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle prove è rimessa ai giudici di merito e la Cassazione non è sede per una rinnovata lettura degli elementi probatori se la motivazione non è manifestamente illogica; qui la motivazione è stata ritenuta coerente e fondata sui documenti prodotti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso nei limiti indispensabili per la decisione.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (convertito in legge n. 176/2020)
Richiamata come base normativa per il procedimento a trattazione con modalità scritta previsto per il ricorso.
Corte di cassazione, Sez. 5, n. 28638 del 21/09/2015
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la causa di non punibilità per il coniuge non si estende alla convivenza more uxorio.
Corte costituzionale, sentenza n. 352 del 2000
Richiamata per confermare che non è irragionevole la diversa disciplina tra coniuge e convivente in materia di cause di non punibilità basate su bilanciamento di interessi (tutela dell'istituzione familiare vs repressione del reato).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in modo autonomo: contestare la valutazione probatoria in Cassazione richiede dimostrare vizio giuridico o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa lettura degli elementi di fatto.
- Documenti oggettivi (videosorveglianza, comunicazioni bancarie) hanno forte valore probatorio e possono smentire denunce di terzi o dell'imputato, anche se le registrazioni risultano con data diversa per ragioni tecniche.
- La causa di non punibilità prevista per il coniuge (art. 649 c.p.) non si estende automaticamente al convivente; chi invoca una diversa estensione deve proporre argomentazioni costituzionalmente fondate e specifiche, non generiche.
- In procedimenti basati su querela di parte, l'esistenza della querela non impedisce l'accertamento dell'eventuale mendacità della denuncia e conseguente responsabilità penale del denunciante.
- Quando si impugna una sentenza per travisamento della prova, è fondamentale produrre elementi nuovi o rilevare omissioni logiche/mancata considerazione di prove decisive, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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