Regolamento (UE) 2020/2176
Regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel quadro prudenziale UE una disciplina specifica per la deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1. L’obiettivo è coordinare il trattamento prudenziale con l’evoluzione digitale del settore bancario, mantenendo un approccio standardizzato ma prudente. La deduzione non è più necessariamente integrale e immediata: viene infatti costruita su un ammortamento prudenziale calcolato secondo regole uniformi, con una logica di allineamento alla vita utile del software e con un limite massimo di tre anni. Sono inoltre previste regole particolari per software acquisito infragruppo e per gli investimenti di manutenzione, miglioramento o aggiornamento di software esistenti.
Modifica le regole prudenziali sui fondi propri per stabilire come dedurre dal capitale primario di classe 1 le attività sotto forma di software rilevate come attività immateriali.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento specifico alle attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali ai sensi della disciplina contabile applicabile. Incide sul trattamento prudenziale delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 e, più in generale, sulle deduzioni connesse anche al capitale aggiuntivo di classe 1 e al capitale di classe 2 richiamate nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Deduzione delle attività sotto forma di software dal capitale primario di classe 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/2176 modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per introdurre una disciplina specifica sulla deduzione delle attività sotto forma di software rilevate come attività immateriali. La ratio è adeguare il trattamento prudenziale alla trasformazione digitale del settore bancario, mantenendo però un approccio prudente e coerente con la limitata recuperabilità del software in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2019/876 ha modificato il quadro di base del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha attribuito all’ABE il compito di elaborare norme tecniche di regolamentazione sull’applicazione delle deduzioni relative al software. La Commissione integra tali regole nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014, che raccoglie le norme tecniche sui fondi propri. Viene inoltre chiarito che le autorità competenti conservano i propri poteri di vigilanza caso per caso, ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2013/36/UE, in particolare se il trattamento contabile potesse essere utilizzato per eludere la disciplina prudenziale.
Ambito materiale della modifica
La modifica interessa le deduzioni dai fondi propri, e in particolare dal capitale primario di classe 1, con riferimento alle attività sotto forma di software che siano attività immateriali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento si inserisce nel più ampio sistema delle deduzioni previsto dall’articolo 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 e chiarisce il rapporto tra ammortamento contabile e ammortamento prudenziale.
Regola generale di deduzione
Il nuovo articolo 13 bis stabilisce che il software qualificato come attività immateriale deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1 in base a un ammortamento accumulato prudenziale. L’importo da dedurre non coincide automaticamente con il valore contabile, ma è determinato confrontando:
- l’ammortamento prudenziale accumulato calcolato secondo la nuova disciplina;
- l’ammortamento contabile accumulato e le eventuali perdite per riduzione di valore già contabilizzate.
La deduzione prudenziale opera quindi come un meccanismo di allineamento parziale e progressivo, anziché come esclusione immediata e indistinta dell’intero valore del software.
Calcolo dell’ammortamento prudenziale
Il calcolo dell’ammortamento accumulato prudenziale è disciplinato in modo uniforme e si fonda su due parametri:
- l’importo inizialmente rilevato nello stato patrimoniale;
- il periodo di riferimento, dato dal minore tra la vita utile contabile stimata e tre anni, espresso in giorni.
L’ammortamento prudenziale decorre dalla data in cui il software diventa utilizzabile e inizia ad essere ammortizzato ai fini contabili. La logica sottostante è quella di assumere, in via prudenziale, un recupero limitato nel tempo del valore del software, con un tetto massimo triennale coerente con le evidenze considerate dal regolatore sul ciclo di migrazione dei sistemi informatici.
Software acquisito infragruppo
Per il software acquisito da un’impresa appartenente allo stesso gruppo dell’ente, inclusi soggetti del settore non finanziario, il regolamento prevede una deroga sul dies a quo del calcolo prudenziale. In tale caso, l’ammortamento accumulato prudenziale decorre dalla data in cui il software ha iniziato ad essere ammortizzato nello stato patrimoniale dell’impresa cedente o trasferente, secondo la disciplina contabile applicabile.
Deduzione prima dell’avvio dell’ammortamento contabile
Fino al momento in cui il software è utilizzabile e inizia ad essere ammortizzato contabilmente, la disciplina resta più severa: gli enti devono dedurre l’intero importo al quale l’attività è iscritta nello stato patrimoniale. Solo dal momento in cui l’ammortamento contabile prende avvio si applica il meccanismo progressivo fondato sull’ammortamento prudenziale.
Separazione per singola attività e investimenti successivi
Il regolamento impone che ammortamenti prudenziali e deduzioni siano effettuati separatamente per ciascuna attività sotto forma di software. Non è quindi ammessa una gestione aggregata che possa attenuare il rigore della deduzione.
Per gli investimenti in manutenzione, miglioramento o aggiornamento di software esistenti, il regolamento dispone che essi siano trattati come attività distinte, a condizione che siano rilevati come attività immateriali nello stato patrimoniale. In tal caso:
- l’ammortamento prudenziale di tali investimenti decorre dalla data in cui iniziano ad essere ammortizzati contabilmente;
- il software originario continua a seguire il proprio percorso di ammortamento prudenziale fino alla fine del periodo determinato secondo la regola dei tre anni.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Razionalizzazione del trattamento prudenziale del software
Le considerazioni introduttive spiegano che il legislatore UE vuole adeguare il trattamento delle attività sotto forma di software al crescente processo di digitalizzazione bancaria, tenendo conto del loro limitato valore in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione. Il regolamento mira a bilanciare prudenza e valore economico-commerciale del software, semplificando al contempo l’applicazione e riducendo gli oneri operativi per gli enti e per le autorità di vigilanza.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 241/2014
L’articolo 1 sostituisce la lettera f) dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, chiarendo che tale atto disciplina l’applicazione delle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 e di altre deduzioni per il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2 ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Nuovo articolo 13 bis: deduzione del software come attività immateriale
Il nuovo articolo 13 bis stabilisce che le attività sotto forma di software che sono attività immateriali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 secondo un meccanismo di ammortamento accumulato prudenziale. L’importo da dedurre è determinato confrontando l’ammortamento prudenziale con l’ammortamento e le perdite per riduzione di valore rilevati contabilmente.
Calcolo dell’ammortamento prudenziale
L’ammortamento accumulato prudenziale è calcolato partendo dall’importo inizialmente rilevato nello stato patrimoniale e rapportandolo al minore tra la vita utile contabile stimata e un periodo di tre anni, espresso in giorni, a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento prudenziale. Il calcolo si basa anche sul numero di giorni trascorsi da tale data, senza superare il periodo rilevante.
Data di inizio del calcolo
In via generale, l’ammortamento accumulato prudenziale decorre dalla data in cui il software è utilizzabile e inizia ad essere ammortizzato a fini contabili. Se il software è acquisito da un’impresa appartenente allo stesso gruppo dell’ente, anche non finanziaria, il calcolo decorre dalla data in cui il software ha iniziato ad essere ammortizzato nello stato patrimoniale di tale impresa.
Importo da dedurre dal capitale primario di classe 1
Gli enti deducono la differenza positiva tra l’ammortamento accumulato prudenziale e la somma dell’ammortamento accumulato contabile e delle perdite per riduzione di valore accumulate rilevate nello stato patrimoniale. Prima che il software sia utilizzabile e inizi ad essere ammortizzato contabilmente, resta ferma la deduzione integrale dell’intero importo rilevato nello stato patrimoniale.
Separazione per singola attività
Ammortamenti prudenziali e deduzioni devono essere effettuati separatamente per ciascuna attività sotto forma di software, evitando compensazioni aggregate tra diverse attività.
Manutenzione, miglioramento e aggiornamento del software
Gli investimenti dell’ente nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento di software esistenti sono trattati come attività distinte, purché rilevati come attività immateriali nello stato patrimoniale. Per tali investimenti, l’ammortamento prudenziale decorre dalla data in cui iniziano ad essere ammortizzati contabilmente. Il software originario continua invece ad essere ammortizzato prudenzialmente dalla sua data di ammortamento iniziale fino alla fine del periodo prudenziale determinato secondo la regola dei tre anni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1685
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1686
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1681
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1682
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1683
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1684
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →