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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33279/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’eccedenza IVA maturata da una società per l’anno d’imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per tardività, ritenendo che la notificazione dell’atto di impugnazione non fosse andata a buon fine nel termine utile nei confronti del difensore domiciliatario e che la successiva riattivazione fosse comunque tardiva. L’Agenzia ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione delle norme sul processo tributario e sulla notificazione, sostenendo che la prima notifica era stata eseguita tempestivamente all’indirizzo del difensore e che il successivo esito negativo non le era imputabile; con il secondo denuncia la violazione delle norme sulla notificazione alla parte personalmente, deducendo che l’appello era stato anche consegnato a mani proprie al legale rappresentante della società, notifica da ritenersi valida e comunque sanata dalla costituzione in giudizio della controparte.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che la mancata notifica corretta al difensore domiciliatario fosse imputabile al notificante, che avrebbe dovuto verificare il cambiamento di domicilio del procuratore tramite l’albo professionale. Accoglie invece il secondo motivo: rileva che l’appello era stato notificato anche al legale rappresentante della società e che tale notifica a mani proprie, nei confronti di una persona giuridica, è valida perché effettuata alla persona legittimata a ricevere gli atti diretti alla società. Richiama inoltre il principio per cui la notificazione dell’appello alla parte personalmente, anziché al procuratore domiciliatario, determina nullità e non inesistenza; la nullità è sanata con effetti ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’intimata. La sentenza della CTR viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà esaminare il merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare nullità processuali e violazioni del procedimento

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di impugnazione nel processo tributario

  • artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati per la disciplina delle notificazioni nel processo tributario

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla disciplina dell’appello nel processo tributario

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla notificazione dell’impugnazione

  • art. 291 c.p.c.

    la nullità della notificazione dell’appello deve essere sanata mediante rinnovazione disposta d’ufficio, salvo sanatoria per costituzione dell’intimato

  • art. 156 c.p.c.

    la costituzione in giudizio della parte intimata sana ex tunc la nullità della notificazione

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato anche per affermare che la nullità della notifica non equivale a inesistenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente come principio generale sull’onere di diligenza/prova nella notificazione, senza specifica statuizione autonoma

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell’appello eseguita l’ultimo giorno utile al procuratore domiciliatario richiede che il notificante verifichi diligentemente l’eventuale mutamento del domicilio professionale del difensore, mediante il controllo delle risultanze dell’albo professionale, quando il difensore operi nel medesimo ambito territoriale.
  • Se l’errore nella notificazione dipende dalla mancata verifica del domicilio del procuratore e dunque è imputabile al notificante, non opera il principio della conservazione degli effetti della notificazione tempestivamente iniziata e poi riattivata dopo l’esito negativo.
  • Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello alla parte personalmente, anziché al procuratore domiciliatario, non è inesistente ma nulla.
  • La notifica a mani proprie del legale rappresentante di una persona giuridica è valida come notificazione alla società rappresentata, senza necessità di un previo tentativo presso la sede sociale.
  • La nullità della notificazione dell’appello è sanata con effetti ex tunc se la parte intimata si costituisce in giudizio; in tal caso il giudice deve esaminare il merito della controversia anziché dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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