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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28510/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato con due motivi la sentenza n. 544/2021 del Tribunale di Trapani, resa in grado d'appello, ma nelle more ha depositato rinuncia al ricorso. La rinuncia non risulta notificata ai controricorrenti, né vi è prova che questi ne abbiano avuto conoscenza. La Corte esamina quindi gli effetti processuali della rinuncia e, richiamando precedenti di legittimità, afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione non è atto accettizio e produce effetti anche senza notifica alle controparti, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse a seguito della rinuncia depositata dal ricorrente. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA. Esclude invece il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura operi solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e che non sia estensibile analogicamente al caso di rinuncia sopravvenuta.

Norme richiamate

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata nel rito camerale non partecipato previsto per la declaratoria di manifesta inammissibilità.

  • Contributo unificato

    Il raddoppio non si applica al caso di rinuncia sopravvenuta, perché la disciplina ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura di atto accettizio e produce effetti anche se non notificata alla controparte, salvo che resti dovuto il carico delle spese al rinunciante.
  • La rinuncia al ricorso determina sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione e rende il ricorso inammissibile.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato, essendo eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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