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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31784/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/03/2024 che ha confermato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per il reato di truffa aggravata. La ricorrente deduce: (1) violazione dell'art. 414 c.p.p. per presunta identità delle indagini dopo un precedente decreto di archiviazione e mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini; (2) insufficienza e incongruenza dei gravi indizi in base a elementi quali assenza del fascicolo personale, mancanza di contribuzione e dichiarazioni testimoniali; mancanza delle esigenze cautelari considerata la vetustà dei fatti e la successiva assunzione a tempo indeterminato; (3) erronea qualificazione dei fatti come "truffa a consumazione prolungata" e conseguente errata determinazione del momento di decorrenza della prescrizione, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite sul punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Sull'art. 414 c.p.p. ha ritenuto che non vi fosse identità della notizia di reato perché i due procedimenti avevano ad oggetto ipotesi di reato diverse (falsità dell'autocertificazione nel primo procedimento; falso materiale della certificazione sottoscritta dal dirigente e truffa nel secondo), pertanto non era necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini. Sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ha condiviso la valutazione del giudice del riesame che ha motivato adeguatamente con gli elementi prodotti (assenza del fascicolo personale, mancato accredito contributivo, dichiarazioni testimoniali non favorevoli) e la qualificazione dei fatti come truffa a consumazione prolungata è stata ritenuta corretta alla luce della giurisprudenza consolidata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la nozione di "medesimezza" delle indagini in relazione alle ipotesi di reato (non al fatto storico): l'autorizzazione alla riapertura è necessaria solo se le investigazioni riguardano la stessa ipotesi di reato già archiviata.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo collegato all'art. 414 c.p.p., sottolineando che la nuova iscrizione riguarda un'ipotesi di reato e non il fatto storico.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma relativa alla falsità dell'autocertificazione: citata quale oggetto del primo procedimento archiviato.

  • d.P.R. n. 445/2000, art. 76

    Richiamata in relazione alle contestazioni sulla veridicità delle dichiarazioni/autocertificazioni; parte della prima qualificazione penale nell'archiviazione.

  • art. 640, comma secondo, cod. pen.

    Norma sulla truffa, richiamata in relazione alla qualificazione come "truffa a consumazione prolungata" e agli effetti sulla decorrenza della prescrizione e sulla configurazione del danno/profitto.

  • art. 157 cod. pen.

    Citato dalla difesa in relazione alla qualificazione e agli effetti di danno/profitto, ma la Corte non ha accolto la censura che ne contrastava l'applicazione nella fattispecie.

  • art. 2126 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa in tema di danno/profitto derivante dall'assunzione; non ritenuto decisivo dalla Corte alla stregua delle argomentazioni sulla truffa a consumazione prolungata.

  • artt. 274, 275 e 192 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in ordine alla valutazione della prova e all'acquisizione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato e che non sussistessero vizi tali da ritenere insussistenti i gravi indizi.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    «il giudice di rinvio giudica sui punti che furono oggetto dell'annullamento con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge»

    Stabilisce il vincolo del giudice di rinvio alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione; la motivazione spiega che tale vincolo impedisce di rimettere in discussione la qualificazione giuridica già stabilita in assenza di sopravvenuti elementi fattuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali.

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • La verifica della "medesimezza" delle indagini ai fini dell'art. 414 c.p.p. si basa sull'identità delle ipotesi di reato investigate (parametro giuridico) e non sul fatto storico: se emergono ipotesi di reato diverse, l'autorizzazione alla riapertura non è necessaria.
  • Il falso in atto pubblico e la truffa possono concorrere materialmente quando la falsificazione costituisce l'artifizio strumentale per realizzare la truffa: in tal caso non si determina assorbimento ma concorso di reati.
  • Nel giudizio sulle misure cautelari la Corte di Cassazione ha poteri limitati; non può riconsiderare liberamente il merito probatorio se la motivazione del giudice del riesame è congrua e priva di errori di diritto o vizi logici.
  • La nozione di "truffa a consumazione prolungata" si applica quando un inganno iniziale dà luogo a una serie di erogazioni periodiche: ogni erogazione rinnova l'evento dannoso e può differire l'inizio della prescrizione fino all'ultima rata percepita.
  • Elementi negativi come l'assenza del fascicolo personale o di contribuzione e dichiarazioni testimoniali non favorevoli possono costituire gravi indizi se non efficacemente contrastati dalla difesa.
  • Una decisione di annullamento con rinvio vincola il giudice di merito sulle questioni di diritto espressamente decise dalla Corte di cassazione, a meno che nuovi accertamenti non abbiano determinato un mutamento degli elementi fattuali.

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