Cassazione Civile, Sentenza n. 28483/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento emessi contro la Gral srl per maggiori redditi e minori perdite derivanti dalla partecipazione in società per le quali era stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale (art.115 TUIR). In primo grado la CTP di Milano aveva rigettato il ricorso della società; in appello la CTR Lombardia aveva invece annullato l'atto per incompetenza territoriale dell'Ufficio di Milano, ritenendo che la sede legale di Milano fosse un mero recapito mentre la sede amministrativa effettiva fosse in Laces (BZ). L'Agenzia ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi, denunciando errori di diritto e la sussistenza della competenza territoriale dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato e richiamato il principio secondo cui, in presenza di opzione per la trasparenza fiscale, l'imputazione del reddito alle singole società e ai rispettivi soci determina un litisconsorzio necessario originario: il giudizio deve comprendere la società partecipata e tutti i soci interessati, salvo questioni personali. Avendo il giudizio di merito (in primo o secondo grado) omesso la partecipazione di tutte le parti necessarie, la Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per violazione del necessario contraddittorio e ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte territoriale di primo grado di Milano perché rinnovi l'intero giudizio con integrazione del contraddittorio e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 115
L'opzione per la trasparenza fiscale comporta l'imputazione diretta del reddito della società partecipata a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione; ciò crea profili di responsabilità e posizioni sostanzialmente comuni tali da determinare il litisconsorzio necessario.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) art. 116
Estende l'opzione alla società a responsabilità limitata alle condizioni indicate, confermando che la disciplina della trasparenza produce effetti di imputazione diretta ai soci.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 1, 2, 4, 5, 18, 53, 61
Norme procedurali in materia di processo tributario richiamate dalla parte ricorrente in relazione alla competenza e alla regolarità del contraddittorio; la Corte richiama l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 545
Richiamato in relazione alla disciplina del processo e alla competenza, integrando la cornice normativa del processo tributario.
Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c.)
comma 1, nn. 2, 3, 4 (atti impugnati)
Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme processuali e di diritto sostanziale); la Corte valuta i motivi alla luce dell'assenza del necessario litisconsorzio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), sent. n. 14815/2008
Principio consolidato che l'unitarietà dell'accertamento in materia di redditi imputati ai soci comporta litisconsorzio necessario originario: il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti impone l'integrazione del contraddittorio e la mancata partecipazione rende il giudizio nullo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norme richiamate dalla ricorrente in relazione alla competenza degli Uffici e alla disciplina delle ritenute e della tassazione, rilevanti ai fini della questione di competenza territoriale e dell'imputazione fiscale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 10
Richiamata in ordine ai principi di competenza e tutela del contribuente; la ricostruzione della Corte si fonda però sul criterio processuale del necessario contraddittorio più che su un mero richiamo alle garanzie dello statuto.
Massime di principio
- Quando è esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale (art.115 TUIR), il reddito della partecipata è imputato direttamente ai soci: ciò crea interessi giuridici comuni che, di regola, determinano un litisconsorzio necessario originario.
- Se una controversia tributaria coinvolge posizioni comuni di società e soci derivanti da imputazione per trasparenza, il giudizio deve comprendere tutte le parti necessarie; l'omissione di anche uno di tali soggetti determina nullità assoluta del procedimento, rilevabile in ogni stato e grado.
- La questione di competenza territoriale non può essere decisamente risolta senza garantire il contraddittorio con tutte le parti necessarie; in presenza di carenza del contraddittorio la Corte ordinaria dovrà procedere alla rinnovazione del giudizio.
- In casi simili, le parti o il giudice devono verificare preliminarmente l'esistenza del litisconsorzio necessario e, se presente, integrare il contraddittorio o riunire i procedimenti prima di decidere sul merito o su questioni di competenza.
- Per evitare la nullità del procedimento, l'Amministrazione finanziaria deve, prima di proporre o definire azioni che impattino soci e società per effetto della trasparenza, individuare e coinvolgere tutti i soggetti interessati; analogamente, il difensore della parte dovrà eccepire tempestivamente la mancata integrazione del contraddittorio.
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