Sentenza del 26/05/2017 n. 1884 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria - Preventiva comunicazione - Validità ed efficacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria notificata l'11 novembre 2014, sostenendo che il precedente preavviso del 7 novembre 2012 avesse perso efficacia dopo la concessione della rateazione e che l'agente della riscossione fosse quindi obbligato a notificare un nuovo preavviso prima dell'iscrizione. Ha inoltre lamentato la violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 241/1990 e degli articoli 50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973, nonché la mancata preventiva intimazione di pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida ed efficace l'iscrizione ipotecaria, poiché il preavviso era stato regolarmente notificato prima della concessione della rateazione. Una volta decaduto il contribuente dal beneficio previsto dall'articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973, l'agente poteva riprendere l'attività di riscossione sospesa e iscrivere l'ipoteca senza notificare un nuovo preavviso, purché i presupposti soggettivi e oggettivi e l'entità del debito fossero rimasti invariati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese processuali, oltre accessori. È stato inoltre confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per i contributi INPS e per la sanzione comunale relativa alla violazione del codice della strada.
Norme richiamate
Articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973
Il beneficio della rateazione
La decadenza dalla rateazione consente all'agente della riscossione di riprendere l'attività esecutiva o cautelare precedentemente sospesa, senza necessità di una nuova comunicazione, se i presupposti del debito e dell'iscrizione sono rimasti invariati.
Articolo 77 del d.P.R. n. 602/1973
Iscrizione di ipoteca sugli immobili
L'iscrizione ipotecaria può essere eseguita dopo la preventiva comunicazione al contribuente. Nel caso esaminato, il preavviso già notificato è stato ritenuto ancora idoneo a sorreggere l'iscrizione successiva alla decadenza dalla rateazione.
Articolo 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973
La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione all'obbligo di preventiva comunicazione, ma il giudice ha escluso la necessità di rinnovare il preavviso dopo la decadenza dalla rateazione.
Articolo 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973
Il contribuente ne ha dedotto la violazione per la mancata intimazione di pagamento; la censura non è stata accolta, non essendo stata ritenuta necessaria una nuova fase procedimentale nel contesto esaminato.
Articoli 1 e 2 della legge n. 241/1990
Le norme sui principi e sui termini del procedimento amministrativo sono state invocate, ma il giudice ha escluso che imponessero la rinnovazione del preavviso ipotecario già notificato.
Massime di principio
- Quando un preavviso di iscrizione ipotecaria è stato regolarmente notificato e l'iscrizione viene sospesa per la concessione di una rateazione, la successiva decadenza dal beneficio può consentire all'agente della riscossione di procedere direttamente all'iscrizione senza un nuovo preavviso.
- La mancata rinnovazione del preavviso è normalmente compatibile con la ripresa della riscossione solo se non sono cambiati il debitore, il debito, l'importo rilevante e gli altri presupposti giuridici e oggettivi dell'ipoteca.
- La concessione della rateazione non cancella necessariamente gli effetti del precedente procedimento cautelare: può semplicemente sospenderne l'esecuzione fino all'eventuale decadenza.
- La decadenza dalla rateazione può operare automaticamente secondo la disciplina applicabile; l'agente non deve necessariamente notificare un autonomo atto di decadenza prima di riprendere l'attività, salvo specifiche previsioni normative o variazioni della situazione concreta.
- Prima di contestare un'iscrizione ipotecaria occorre verificare sia la regolarità e la tempestività del preavviso originario, sia l'eventuale mutamento dell'importo, dei carichi, della posizione del debitore o degli altri presupposti dell'iscrizione.
- Le controversie relative a contributi previdenziali o sanzioni amministrative non tributarie possono rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario.
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