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Sentenza

Sentenza n. 1516/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 351/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, pubblicata in data 26/03/2024.

Giustizia amministrativa202600324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, relativa a tre docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 26 marzo 2024 e passata in giudicato, deducendo la perdurante inadempienza del Ministero. La sentenza era stata notificata ai fini dell'esecuzione e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Il Ministero non si è costituito. Il testo non specifica il contenuto sostanziale delle statuizioni da eseguire.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza rispetto al giudicato e ordinando al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inadempimento e su istanza della ricorrente, è nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario da lui delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è condannato a pagare €600 per le spese, oltre spese generali e oneri accessori, e a restituire il contributo unificato; le spese sono distratte a favore dei difensori. Il Collegio ha tenuto conto della limitata attività difensiva e del fatto che la sentenza del giudice ordinario riguarda tre docenti, mentre ha agito un solo docente, con possibile duplicazione dei giudizi esecutivi.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inosservanza del giudicato, il giudice ordina all'amministrazione di eseguire le statuizioni dovute, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.

Massime di principio

  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, chiamato a intervenire su istanza della parte interessata qualora l'amministrazione non esegua il giudicato nel termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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