Sentenza n. 1554/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Catanzaro il 10 ottobre 2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, l’insufficienza dell’istruttoria e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e irragionevolezza. Ha sostenuto che il provvedimento non indicava elementi concreti idonei a dimostrare la sua pericolosità sociale o la riconducibilità alle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, richiamando fatti risalenti al 2017 e una misura custodiale successivamente modificata in arresti domiciliari. Da altro lato, ha dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di una motivazione sulle eventuali esigenze di celerità. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibile, perché tardivo ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., il deposito documentale effettuato dalla difesa erariale il 19 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, ritenendo che l’avviso orale, in quanto ammonimento di natura monitoria e preventiva, non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Nel merito, ha qualificato la misura prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 come preventiva e cautelare, non implicante un accertamento della responsabilità penale dell’interessato. L’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, nonché dell’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione. Il giudizio di pericolosità è stato ritenuto fondato, al momento dell’adozione dell’atto, sul quadro indiziario relativo a un’ipotesi di estorsione aggravata commessa in concorso con altri, attraverso più atti esecutivi, in tempi e luoghi diversi, oltre che sui precedenti di polizia. La successiva evoluzione del procedimento penale e la modifica della misura cautelare non determinano automatismi vincolanti per il procedimento amministrativo, caratterizzato da presupposti diversi. Applicando il principio tempus regit actum, il Collegio ha ritenuto sufficienti le circostanze disponibili al momento dell’adozione dell’avviso orale per fondare la prognosi di pericolosità e integrare la dedizione alla commissione di reati richiesta dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
"dedizione" alla commissione di reati
La riconducibilità del destinatario alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), può essere desunta da un quadro di circostanze univoche e dalla gravità e articolazione delle condotte contestate.
art. 3 d.lgs. 159/2011
"che esistono indizi a suo carico"; "invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge"
L’avviso orale è una misura preventiva e cautelare, di natura monitoria, che non presuppone l’accertamento della responsabilità penale e comporta effetti meno incisivi sulla vita del destinatario.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell’avviso orale deve consentire di comprendere gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità; nel caso concreto è stata ritenuta adeguata in relazione al quadro indiziario richiamato.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’avviso orale, poiché la misura ha natura monitoria e preventiva.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito della documentazione effettuato il 19 giugno 2026, in prossimità dell’udienza pubblica del 22 giugno 2026, è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 è una misura preventiva e cautelare di natura monitoria; non richiede il previo accertamento della responsabilità penale del destinatario né, secondo il principio affermato nella decisione, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della l. n. 241/1990.
- Nell’adozione dell’avviso orale, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale; il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, dell’adeguatezza dell’istruttoria e della sufficienza della motivazione.
- Il procedimento amministrativo di prevenzione e il procedimento penale sono autonomi, perché fondati su presupposti diversi; l’evoluzione del procedimento penale o la modifica di una misura cautelare non impediscono all’Amministrazione di valutare autonomamente la gravità delle condotte contestate ai fini della prognosi di pericolosità.
- Ai fini della legittimità dell’avviso orale rilevano gli elementi disponibili al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum; la gravità, l’articolazione, la reiterazione e le modalità delle condotte contestate possono integrare il requisito della dedizione alla commissione di reati anche in assenza di una sentenza penale definitiva.
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