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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43749/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale del riesame (21/05/2024) che ha respinto la richiesta di retrodatazione della misura cautelare in carcere (applicata dal GIP il 9/6/2023 per tre episodi di estorsione) ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. Le censure principali sono: 1) omissione di valutazione degli elementi a sostegno della retrodatazione, deducendo che elementi indiziari relativi alle estorsioni erano desumibili dagli atti della precedente ordinanza (procedimento "Rinascita Scott") e che non era necessaria la disponibilità dell'informativa finale; 2) errata esclusione della connessione qualificata tra reato associativo (art. 416-bis c.p.) e i reati estorsivi (contestando la motivazione relativa all'art. 12 lett. b) invece che lett. c) c.p.p.); 3) carenza di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria con riguardo ai capi di imputazione 38), 45) e 46), contestando l'interpretazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore Comito e la rilevanza delle conversazioni citate dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi in parte manifestamente infondati e in parte aspecifici. In particolare: (i) il primo motivo è manifestamente infondato perché il Tribunale ha correttamente escluso la connessione qualificata tra l'associazione mafiosa e le estorsioni e ha motivato adeguatamente l'esclusione della retrodatazione, osservando che le informative finali e numerose intercettazioni utili sono state depositate solo successivamente; (ii) i restanti motivi, che sollecitano una diversa valutazione del materiale indiziario (intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori), sono inammissibili in Cassazione poiché comportano una riesamina dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito e non sono state addotte palese illogicità o travisamento della prova. La corte conferma che, in tema di estorsione "ambientale", la percezione intimidatoria può risultare dalle modalità della richiesta anche senza conoscenza diretta della vittima; ritiene inoltre che le dichiarazioni del collaboratore e le intercettazioni giustificassero la valutazione della gravità indiziaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p.

    Norma sulla retrodatazione della misura cautelare: la Corte conferma che la retrodatazione richiede la presenza, al momento della prima ordinanza, degli elementi indiziari rilevabili dagli atti e che la mera potenziale conoscibilità non è sufficiente se le informative essenziali sono depositate successivamente

  • art. 12 c.p.p.

    Regole sulla 'connessione qualificata' fra procedimenti: la Corte ha ritenuto assente la continuazione/connessione qualificata tra il reato associativo e i reati estorsivi, precisando la distinzione giuridica tra commettere un reato per 'eseguire/occultare' un altro (lett. c) e commettere un reato per 'agevolare' l'associazione (concetto diverso, non idoneo a fondare la retrodatazione)

  • art. 416-bis c.p.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso: la sentenza richiama la giurisprudenza sul rapporto tra reato associativo e reati-fine, sottolineando che la programmabilità dei reati-fine sin dalla costituzione dell'associazione è condizione per la configurazione della continuazione utile alla retrodatazione

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione di una misura cautelare (art.297 c.p.p.) è necessario dimostrare che gli elementi indiziari relativi alla seconda misura fossero effettivamente desumibili dagli atti già esistenti al momento della prima ordinanza; la mera conoscibilità potenziale degli elementi non basta se informative o intercettazioni decisive sono state acquisite solo successivamente.
  • La connessione qualificata (art.12 c.p.p.) richiede precisi requisiti: commettere reati 'per eseguire o occultare' altri reati è diverso dal commettere reati per 'agevolare' un'associazione; la sussistenza di quest'ultima finalità non determina automaticamente la connessione ai fini della retrodatazione.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) se non quando si dimostri una manifesta illogicità, travisamento della prova o palese contrasto motivazionale; le contestazioni che chiedono una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Nel reato di estorsione cd. 'ambientale' l'elemento intimidatorio può essere desunto dalle modalità della richiesta e dal contesto territoriale di influenza mafiosa, anche se la vittima non conosce direttamente l'estorsore.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori, se coerentemente valutate dal giudice di merito, possono legittimare la valutazione della gravità indiziaria e la responsabilità di chi svolge ruolo direttivo o di supervisione nell'organizzazione criminosa.

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