Cassazione Penale, Sentenza n. 22139/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19/10/2021 della Corte d'appello di Reggio Calabria, limitatamente alla rideterminazione dell'aumento di pena relativo al reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente denunciava inosservanza dell'art. 627, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe applicato la disciplina più favorevole al reo rispetto all'aggravamento intervenuto sull'art. 416-bis e che l'ordinanza non chiariva se l'aumento fosse stato calcolato sulla base della disciplina più favorevole o di quella più sfavorevole
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza priva di concretezza e meramente congetturale: non emergeva alcun elemento che dimostrasse che il giudice del rinvio avesse individuato la pena sull'ipotesi normativa meno favorevole. Inoltre l'entità dell'aumento era congruamente motivata dalla corte di merito con argomenti non contestati nel ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00
Norme richiamate
art. 627, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come criterio di applicazione della disciplina più favorevole in caso di variazione normativa. La Corte ha ritenuto che non vi fosse prova che il giudice del rinvio avesse applicato la disciplina meno favorevole, perciò non sussisteva violazione di tale disposizione
art. 416-bis cod. pen.
Articolo relativo all'associazione mafiosa, oggetto di successivo aggravamento sanzionatorio. La questione verteva su quale regime temporale (ante o post aggravamento) dovesse essere preso a riferimento per il calcolo dell'aumento; la Corte ha ritenuto infondata la presunzione che fosse stato applicato il regime più sfavorevole
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita gli argomenti direttamente impugnabili in cassazione nell'ambito del rinvio. Il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti e ritenuto comunque esplorativo e non idoneo a devolvere un effettivo error in iudicando o in procedendo
Massime di principio
- Una censura sulla applicazione della disciplina normativa più favorevole in caso di modifiche di legge deve indicare elementi concreti che dimostrino quale regime il giudice abbia effettivamente adottato; mere insinuazioni sono inammissibili
- Se la determinazione della pena da parte del giudice è congruamente motivata e l'entità dell'aumento rientra in una motivazione logica, la Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi esplorativi che non contestano specifici errori di diritto o di motivazione
- Nel giudizio di rinvio l'appellante ha l'onere di dimostrare l'errore specifico; la semplice assenza di una esplicita formula che dichiari l'applicazione della disciplina più favorevole non è di per sé sufficiente a fondare il ricorso
- Le conseguenze di un ricorso inammissibile possono comprendere la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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