Cassazione Civile, Ordinanza n. 17564/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a un fabbricato sito in Giugliano in Campania, già adibito a casa di riposo e realizzato in assenza di autorizzazioni urbanistiche. Nel preliminare i promittenti venditori avevano dichiarato l’esistenza di una domanda di sanatoria e avevano regolato le conseguenze della mancata concessione. Il promissario acquirente ha chiesto la risoluzione per inadempimento sostenendo che i venditori non si fossero attivati per ottenere la sanatoria e che la mancata stipula del definitivo dipendesse da loro; i convenuti hanno invece sostenuto che l’acquirente si era impegnato a curare la sanatoria con l’aiuto di tecnici e che poi aveva rifiutato di pagare gli oneri accessori, impedendo il rogito. In primo grado la domanda dell’acquirente è stata accolta; in appello, proposto dal solo venditore ricorrente in cassazione, la Corte territoriale ha rigettato l’impugnazione e dichiarato inammissivi alcuni motivi per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro promittente venditore, società comproprietaria al 50%; 2) nullità per mancata riunione del giudizio con altro processo pendente contro i tecnici e omesso esame delle prove ivi acquisite; 3) ulteriore nullità per omesso esame di atti prodotti e per mancata valutazione di richieste istruttorie, sostenendo che la vendita fosse stata pattuita nello stato di fatto e di diritto e che egli non avesse assunto responsabilità per la trasformazione dell’immobile. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure rilevando, tra l’altro, l’inammissibilità del motivo sul litisconsorzio per difetto di specificità e carenza di interesse, la discrezionalità della riunione e la preclusione al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, nonché l’onere di impugnare specificamente la statuizione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva a sua volta confermato la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e altresì alla refusione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. di somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
La mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del litisconsorte pretermesso non può essere utilmente dedotta dal soccombente se difetta un concreto interesse, specie quando le altre censure siano comunque infondate o inammissibili e non sia ipotizzabile un esito diverso del giudizio.
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve essere specifico e dialogare puntualmente con la sentenza impugnata; censure generiche o prive di critica analitica sono inammissibili.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. è preclusa quando la decisione di appello riproduce il medesimo iter logico della decisione di primo grado, anche se con argomenti aggiuntivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Non può essere denunciata come nullità una doglianza che in realtà investe il merito o l’asserita insufficiente valutazione delle prove, né la mancata riunione di cause connesse, rimessa alla discrezionalità del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è scrutinabile quando opera la preclusione da doppia conforme.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta accelerata consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma nei casi di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la responsabilità aggravata e una sanzione pecuniaria, ritenendo che la proposizione del ricorso, nonostante la conferma della proposta accelerata, integri un abuso del processo.
art. 13, comma 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione del difetto di integrità del contraddittorio è inammissibile se non si spiega in modo specifico perché la presenza del litisconsorte pretermesso sarebbe stata necessaria e se manca un concreto interesse della parte soccombente a far valere il vizio.
- La mancata riunione di cause connesse non integra di per sé nullità della sentenza, poiché la riunione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Quando opera la "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può introdurre utilmente il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., salvo che si dimostri un effettivo scarto tra le due decisioni sul piano dell’iter decisorio rilevante.
- La censura rivolta a una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve confrontarsi direttamente con la ratio della decisione d’appello e dimostrare che il motivo era invece specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; in difetto, il motivo resta inammissibile.
- La mera contestazione della valutazione delle prove o delle richieste istruttorie non è sufficiente a fondare una nullità processuale, se la doglianza investe in realtà il merito della decisione.
- La conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare l’applicazione delle misure sanzionatorie per abuso del processo e della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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