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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30712/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le società ricorrenti avevano promosso davanti al TAR Lazio un giudizio risarcitorio, qualificato come responsabilità precontrattuale o da contatto sociale qualificato, per la gestione della procedura di project financing relativa a un collegamento stradale. Sostenevano che, dopo la presentazione della proposta e il riconoscimento del pubblico interesse, la procedura si fosse protratta per anni con continui rinvii, aggiornamenti progettuali, interventi di più amministrazioni, mancata tempestiva conclusione e infine sostanziale abbandono dell’opera in concessione. Deducevano che tali condotte avessero violato i doveri di buona fede e correttezza, frustrando l’affidamento ingenerato nel promotore e causando spese inutili e perdita di chance per oltre 311 milioni di euro. Nel regolamento preventivo di giurisdizione sostenevano che, trattandosi di danno da comportamento scorretto della PA e non da illegittimità di un provvedimento, la giurisdizione spettasse al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento preventivo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, già adito con il ricorso principale. Ha ritenuto che la controversia non riguardasse una mera condotta materiale o una vicenda solo occasionalmente connessa a un procedimento amministrativo, ma investisse direttamente una procedura di affidamento di lavori pubblici in project financing, con esercizio di poteri pubblicistici e connessa fase procedimentale ancora interna alla scelta del promotore e alla definizione dell’affidamento. Ha quindi escluso che la domanda potesse essere attratta alla giurisdizione ordinaria sulla sola base dell’allegazione di una responsabilità precontrattuale o da affidamento. Le spese non sono riportate nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione anche alla parte che abbia già introdotto il giudizio di merito, purché sussista un ragionevole dubbio sulla giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. e), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, incluse quelle risarcitorie.

  • art. 30 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    consente la domanda di risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria; nei casi di giurisdizione esclusiva può essere chiesto anche il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi.

  • art. 37-bis l. n. 109 del 1994

    richiamato come base normativa ratione temporis della procedura di finanza di progetto.

  • art. 8 d.lgs. n. 190 del 2002

    richiamato come disciplina applicabile alla procedura di project financing.

  • art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato per mostrare l'evoluzione normativa del project financing.

  • art. 216, comma 23, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato insieme all'art. 183 del codice dei contratti pubblici quale disciplina successiva del project financing.

  • art. 165 d.lgs. n. 163 del 2006

    citato come disciplina precedente del project financing.

  • art. 3 e art. 8 d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190

    richiamati per le prerogative dei soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per qualificare il contatto sociale qualificato come fatto idoneo a produrre obbligazioni.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale norma sulla responsabilità precontrattuale e sulla buona fede nelle trattative.

  • art. 386 c.p.c.

    richiamato per ribadire che, nelle questioni di giurisdizione, rilevano i fatti come emergono dalla domanda giudiziale e non dalla successiva istruttoria.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno dell'esigenza di concentrare davanti a un unico giudice la tutela contro le modalità di esercizio della funzione amministrativa.

  • art. 103 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale delle giurisdizioni esclusive del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, non della mera qualificazione formale data dalle parti alla domanda.
  • Nelle controversie risarcitorie contro la pubblica amministrazione, la giurisdizione amministrativa sussiste quando il danno è dedotto come conseguenza delle modalità di esercizio di un potere pubblico, anche se la domanda è formulata in termini di responsabilità precontrattuale o di lesione dell’affidamento.
  • La responsabilità da contatto sociale qualificato e la violazione di buona fede e correttezza radicano la giurisdizione ordinaria solo se la condotta della PA è meramente comportamentale e non si inserisce in un procedimento amministrativo tipizzato o nell’esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi.
  • Nelle procedure di affidamento di lavori pubblici, compreso il project financing, la fase prodromica all’affidamento e la scelta del promotore restano normalmente attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la controversia investe atti, comportamenti o inerzie riconducibili all’esercizio della funzione pubblica.
  • Il mero ritardo, la sequenza di atti formali o l’omessa conclusione della procedura non bastano da soli a spostare la giurisdizione al giudice ordinario, se la pretesa risarcitoria presuppone comunque la pendenza e la gestione di un procedimento amministrativo di evidenza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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