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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48321/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di applicazione di misure cautelari (carcerazione per alcuni, obbligo di dimora per altri) denunciando violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizi di motivazione. Hanno sostenuto l'affievolimento delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dall'ultimo episodio contestato (giugno 2020) all'adozione della misura (febbraio 2022) e la presunta rescissione dei legami criminali: in particolare Rame (Rame/Rama) ha invocato il lavoro, la confessione e la buona condotta; Campagna ha invocato il comportamento positivo in carcere e l'effetto deterrente della detenzione già scontata; Raggio ha dedotto che il pericolo di recidiva si fonda soltanto su precedenti aspecifici e datati. Si è inoltre censurata la non concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità (reiterazione di censure già prospettate in riesame senza un confronto critico con le ragioni della decisione). Ha confermato che il Tribunale di Bologna ha adeguatamente motivato l'attualità del pericolo di recidiva, effettuando una valutazione prognostica che ha considerato modalità, quantità e non occasionalità delle condotte, i legami con un più ampio contesto di narcotraffico e la persistenza di rapporti criminali non definitivamente interrotti. In dettaglio: per Rame il Tribunale ha rilevato il trattamento di quantitativi elevati (anche chilogrammi), i rapporti con un narcotrafficante di rilievo (Magani Imrani) e la possibilità di operare da remoto, rendendo inadeguata la detenzione domiciliare anche con braccialetto; per Campagna la pluralità di episodi di acquisto (otto) e i quantitativi giustificano il pericolo attuale, mentre il periodo di detenzione già scontato è risultato troppo breve per escludere il rischio; per Raggio la valutazione tiene conto della sua condizione di dipendente di Rame, della personalità e dei numerosi precedenti, giustificando l'obbligo di dimora con prescrizioni notturne. La Corte ha ribadito i limiti del sindacato in Cassazione (controllo sulla logicità della motivazione, non nuova valutazione dei fatti). Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato ma richiede una valutazione prognostica sulle possibilità di condotte reiterative, considerando modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale; la valutazione deve essere più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alle misure cautelari; la Corte non ha ritenuto che ne sia stata violata la disciplina ove la motivazione è congrua

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso per limitare la sintesi dei motivi; usato dalla Corte per valutare la necessità di sintesi nella esposizione delle doglianze

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamato per la disciplina del trattamento del procedimento (trattazione in camera di consiglio secondo le disposizioni emergenziali/telematiche)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità, la possibilità di condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di €3.000

Massime di principio

  • In sede di ricorso per Cassazione contro misure cautelari personali sono ammissibili solo censure che evidenzino violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione: non è consentito il sindacato di merito sui fatti o una diversa valutazione degli elementi indizianti
  • Il requisito di 'attualità' del pericolo di recidiva ai fini cautelari va inteso in senso prognostico e non richiede la dimostrazione di occasioni specifiche di reato; il giudice deve valutare modalità del reato, personalità dell'indagato, contesto e tempo trascorso dai fatti
  • Il semplice decorso del tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: più tempo è passato, più approfondita deve essere la motivazione che escluda il pericolo
  • La detenzione domiciliare, anche con dispositivo elettronico, può essere valutata inadeguata se esistono concreti elementi che consentono di operare 'da remoto' o persistono sostanziali legami con organizzazioni criminose
  • Il periodo di detenzione già scontato non esclude di per sé il pericolo di recidiva; la valutazione del suo effetto deterrente dipende dalla sua durata e dal quadro complessivo della personalità e dei rapporti criminali
  • In caso di numerosi precedenti, ruolo funzionale nell'organizzazione, quantità e ripetizione delle condotte, il giudice è legittimato a mantenere misure cautelari meno afflittive quando ritenute insufficienti a prevenire la reiterazione del reato

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