Sentenza n. 874/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 42044 del 24 marzo 2015 di diniego istanza di accertamento di conformità prot. n.149787 del 6 novembre 2014; - della nota di avvio del procedimento prot. n.17467 del 6 febbraio 2015. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14 ottobre 2015: - degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo, a seguito del deposito del verbale di sopralluogo del 14 gennaio 2015. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DIANA STEFANIA il 15 aprile 2026: - della nota prot. n. 38827/2026 del 4 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di accertamento di conformità relativa alla chiusura abusiva di un piano piloty e ai successivi motivi aggiunti contro verbali e nota comunale illustrativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego comunale dell'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001 e della l.r. Lazio n. 21/2009, avente a oggetto la chiusura del piano terra di un fabbricato, assentito come piano piloty aperto, con realizzazione di un'unità abitativa e di due unità dichiarate non residenziali, destinate a lavatoio/stenditoio e ripostiglio. Deduceva violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, carenza e contraddittorietà della motivazione, violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento. Sosteneva inoltre che le opere fossero riconducibili alle pertinenze prive di aumento di volume e superficie ammesse dall'art. 3, comma 2, l.r. n. 21/2009, che l'ampliamento del terrazzo fosse irrilevante o pertinenziale e che il cambio di destinazione d'uso di un locale potesse essere ripristinato senza impedire la sanatoria. Contestava anche la nota comunale del 4 marzo 2026, deducendo integrazione postuma della motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale e insussistenza del requisito relativo all'altezza interna.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. Ha ritenuto rispettate le garanzie partecipative, poiché la ricorrente era stata posta in condizione di presentare osservazioni al preavviso di diniego e non aveva indicato puntualmente quali deduzioni sarebbero state ignorate. Ha escluso la rilevanza della mancata considerazione della dichiarazione sull'epoca degli abusi, poiché il diniego era fondato su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna potenzialmente idonea a sorreggerlo. Ha inoltre escluso che la perequazione urbanistica potesse essere utilizzata nell'ambito di un procedimento di regolarizzazione postuma di opere già abusive, trattandosi di strumento attinente alla pianificazione urbanistica. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, in quanto fondato sulla mancata indicazione dell'epoca degli abusi, sulla non conformità alla l.r. n. 21/2009 e sulla difformità tra le opere rappresentate nell'istanza e lo stato dei luoghi accertato. La chiusura del piano piloty, con creazione di tre unità immobiliari e conseguente nuova volumetria e superficie utile, non è stata ricondotta alle pertinenze prive di consistenza volumetrica ammesse dall'art. 3, comma 2, l.r. n. 21/2009. Il TAR ha inoltre affermato che gli interventi di ampliamento previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale, essendo subordinati al previo conseguimento del titolo edilizio, non possono essere utilizzati per sanare interventi abusivi già realizzati. La nota del 4 marzo 2026 è stata ritenuta, in via preliminare, priva di valore provvedimentale e comunque inidonea a incidere sull'esito, poiché le motivazioni originarie già sufficienti resistevano alle censure. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
L'accertamento di conformità richiede la verifica della doppia conformità urbanistica; la disciplina regionale sul piano casa non può essere utilizzata per sanare ampliamenti abusivi già realizzati.
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell'istanza di accertamento di conformità relativa alle opere eseguite in difformità dai titoli edilizi.
art. 3 l.r. Lazio n. 21/2009
In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6, interventi di ampliamento...
Il comma 1 consente ampliamenti solo previo conseguimento del titolo edilizio e non consente la sanatoria postuma di ampliamenti abusivi; il comma 2 riguarda pertinenze prive di aumento di volume e superficie utile e non opere consistenti nella chiusura di un piano piloty con creazione di unità immobiliari.
artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990
Non risultano violate le garanzie partecipative e l'obbligo motivazionale, poiché l'interessata ha potuto presentare osservazioni e il diniego esponeva plurime ragioni comprensibili e autonome.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza e buon andamento, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al buon andamento dell'azione amministrativa; la censura è stata respinta.
art. 24 Cost.
La motivazione plurima e intellegibile del diniego è stata ritenuta non lesiva del diritto di difesa.
art. 1 d.m. 5 luglio 1975
Richiamato nei motivi aggiunti in relazione all'altezza interna dei locali; la relativa contestazione è risultata comunque ininfluente perché il diniego era autonomamente sorretto da ulteriori ragioni.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggerlo; l'eventuale illegittimità o infondatezza delle altre motivazioni non determina l'annullamento dell'atto.
- La chiusura abusiva di un piano piloty aperto, con creazione di unità immobiliari e nuova volumetria o superficie utile, non può essere qualificata come realizzazione di pertinenze prive di consistenza volumetrica ai sensi della disciplina regionale sul piano casa.
- Gli interventi di ampliamento consentiti in deroga dagli strumenti urbanistici dalla normativa regionale sul piano casa, essendo subordinati al previo conseguimento del titolo edilizio, non possono essere invocati per sanare ampliamenti abusivi già realizzati.
- La perequazione urbanistica, in quanto strumento connesso alla pianificazione del territorio, non è utilizzabile nell'ambito del procedimento di accertamento di conformità volto alla regolarizzazione postuma di opere abusive già eseguite.
- Le garanzie partecipative sono rispettate quando il privato abbia ricevuto il preavviso di rigetto e abbia potuto presentare osservazioni; la censura di omessa considerazione delle osservazioni deve indicare specificamente quali deduzioni decisive sarebbero state pretermesse.
- Un rapporto o una nota interna prodotta in giudizio, priva di autonoma valenza provvedimentale, non costituisce di per sé un nuovo atto lesivo né può incidere sull'esito dell'impugnazione quando il provvedimento originario sia già sorretto da motivazioni autonome e legittime.
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