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Sentenza

Sentenza del 07/04/2017 n. 1583 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PRESCRIZIONE DIRITTI DOGANALI - Applicazione del termine triennale ex art. 84 d.P.R. n. 43/1973 - Formazione del ruolo da parte dell'ente impositore - Rientra - Attività di riscossione svolta dal concessionario - Non rientra - Applicazione del termine decennale - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che il diritto alla riscossione dei diritti doganali fosse prescritto per decorso del termine triennale previsto dall'art. 84 del d.P.R. n. 43/1973. La questione riguardava se tale termine si applicasse anche all'attività di riscossione svolta dal concessionario dopo la formazione del ruolo oppure soltanto all'attività amministrativa dell'ente impositore.

La decisione

La sentenza ha distinto due fasi: una fase amministrativa, nella quale l'ente impositore accerta il tributo e forma il ruolo entro il termine triennale previsto dalla normativa doganale, e una fase esecutiva, affidata al concessionario, che inizia con la notifica della cartella di pagamento. Il termine triennale non si applica alla fase esecutiva e all'attività di riscossione del concessionario; per quest'ultima opera il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Pertanto, la contestazione fondata sull'applicazione del solo termine triennale non è stata accolta.

Norme richiamate

  • Art. 84 del d.P.R. n. 43/1973

    Termine triennale per il recupero dei diritti doganali

    Il termine triennale si applica all'azione dell'ente impositore finalizzata all'accertamento e alla formazione del ruolo, ma non alla successiva attività di riscossione del concessionario.

  • Art. 2946 del codice civile

    Prescrizione ordinaria decennale

    Il termine decennale si applica alla fase esecutiva della riscossione, successiva alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria presenta una fase di accertamento e formazione del ruolo distinta da una successiva fase di riscossione, i termini di prescrizione applicabili possono essere diversi.
  • Il termine speciale previsto per l'accertamento o il recupero da parte dell'ente impositore non si estende automaticamente all'attività esecutiva del concessionario.
  • Per valutare la prescrizione occorre individuare il momento entro cui l'ente impositore doveva formare il ruolo e, separatamente, il termine applicabile alla riscossione successiva.
  • La notifica della cartella di pagamento segna l'avvio della fase esecutiva, alla quale, secondo questo orientamento, si applica il termine ordinario decennale, salvo diverse disposizioni specifiche.
  • La tempestiva formazione del ruolo entro il termine speciale può impedire che la pretesa si prescriva, anche se la riscossione viene effettuata successivamente, purché non decorra il termine decennale applicabile alla fase esecutiva.

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