Sentenza n. 4871/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 3 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica aveva attivato il procedimento e integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto per contestare il silenzio sull’attivazione del procedimento relativo al visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta attivazione del procedimento e il conseguente soddisfacimento della pretesa hanno giustificato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio dell’amministrazione, la sopravvenuta adozione di un comportamento o di un atto che soddisfi integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Nel giudizio contro il silenzio relativo alla convocazione per la presentazione di una domanda amministrativa, la fissazione dell’appuntamento da parte dell’amministrazione può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa quando l’oggetto della domanda sia l’attivazione del procedimento, senza che ciò implichi necessariamente il rilascio del provvedimento finale richiesto.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata del ritardo antecedente al ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, valutato anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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