Cassazione Civile, Ordinanza n. 03237/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, contestando un maggior reddito imponibile fondato su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, su accrediti riconducibili a una società e su un assegno circolare emesso a favore di un terzo; inoltre era stato imputato alla contribuente un reddito di partecipazione non dichiarato, quale socia di una società di persone. La CTP aveva annullato l’atto, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo legittimo l’accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che l’avviso fosse stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura; 2) violazione delle norme sul processo tributario, per avere la CTR ritenuto rinunciate le questioni di merito riproposte in appello senza appello incidentale; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla genericità e irrilevanza delle movimentazioni contestate; 4) nullità della sentenza per omessa motivazione, per non avere esaminato le eccezioni sulla provenienza non reddituale delle somme.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inapplicabile il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 perché si trattava di accertamento a tavolino e non di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva errato nel considerare rinunciate le questioni di merito già proposte in primo grado e riproposte in appello, poiché per tali questioni assorbite non era necessario l’appello incidentale ma era sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c. e art. 56 d.lgs. 546/1992. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine di 60 giorni opera per gli accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente; non si applica all’accertamento "a tavolino" fondato su controlli svolti dall’Amministrazione nella propria sede.
art. 54, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l’appello incidentale è necessario solo per domande o eccezioni già esaminate e rigettate; non serve per questioni rimaste assorbite in primo grado e riproposte dalla parte vittoriosa.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le domande ed eccezioni non accolte in primo grado possono essere riproposte in appello; la riproposizione vale per le questioni assorbite, senza necessità di appello incidentale.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente devolute; l’omissione della valutazione sulle doglianze di merito integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere motivata; l’omesso esame delle questioni rilevanti può tradursi in nullità per mancanza di motivazione.
art. 346 c.p.c.
Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere riproposte con il primo atto difensivo utile in appello per evitare la presunzione di rinuncia.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata quale base per l’attribuzione alla contribuente del reddito di partecipazione non dichiarato.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati invocati i vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza come censure di legittimità.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente tutela il contraddittorio endoprocedimentale nei controlli eseguiti presso i locali del contribuente; non si estende automaticamente agli accertamenti svolti "a tavolino" sulla base di dati già nella disponibilità dell’Amministrazione o forniti dal contribuente.
- Nel processo tributario, le questioni di merito rimaste assorbite in primo grado e riproposte dalla parte vittoriosa in appello non richiedono appello incidentale; è sufficiente la riproposizione ai sensi degli artt. 56 d.lgs. 546/1992 e 346 c.p.c.
- Quando il giudice di appello accoglie il motivo dell’Ufficio su una questione preliminare o processuale, deve comunque esaminare le ulteriori eccezioni di illegittimità dell’atto già ritualmente riproposte e non assorbite da un rigetto espresso o implicito.
- La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non comporta nullità del giudizio, ma solo le preclusioni alle attività difensive ormai decadute.
- L’omesso esame delle doglianze ritualmente devolute integra vizio di omessa pronuncia o di motivazione solo quando il giudice non affronti affatto le questioni decisive per la decisione.
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