Sentenza n. 646/2026 - Ancona, Sezione 2
Per l’esecuzione della sentenza n. 68/2025, depositata in data 31/01/2025, notificata in pari data, non impugnata, nel giudizio R.G. n. 1580/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, n. 68/2025, notificata e non impugnata. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. Il giudicato si era formato, come attestato dalla Cancelleria. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa e senza dedurre ragioni giustificative dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero, costituito solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla pretesa. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico previsto da tale disposizione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'amministrazione che non esegue un titolo giudiziale divenuto definitivo e si costituisce senza formulare contestazioni o giustificazioni incorre in inottemperanza; il giudice può ordinarne l'esecuzione integrale entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti contabili e organizzativi necessari all'esecuzione del giudicato, direttamente o tramite funzionari delegati e con il coordinamento delle strutture amministrative competenti.
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