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Ordinanza

Ordinanza n. 794/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Rodi Garganico n. 16 del 10.6.2021 nella parte in cui istituisce il divieto di transito alle autocaravan “con effetto immediato e fino al 15 settembre di ogni anno (...) nel tratto della S.P. 41 ter (ex SS. 89), che attraversa il centro abitato del comune di Rodi Garganico”; “sulla S.P. 41 ter (ex SS. 89) – incrocio con S.P. 51 bis, in direzione di marcia Ovest – Est...”; “sulla S.P. 51 bis – incrocio S.P. 41 ter (ex SS. 89)”; “sulla S.P. 41 ter (ex SS 89) – incrocio con Via Belvedere, in direzione di marcia Est-Ovest”; “sulla S.P. 41 ter (ex SS. 89) – San Menaio – limite del territorio comunale in Località Murge Nere” .

Giustizia amministrativa202101024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo, senza esaminare la legittimità dell'ordinanza impugnata né i motivi di ricorso. L'interruzione è stata disposta ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., in ragione dell'evento interruttivo comunicato in udienza relativo al difensore del Comune.

TAR Puglia - Sezioni UniteOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che vieta il transito alle autocaravan, con efficacia stagionale, su determinati tratti stradali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'associazione ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Rodi Garganico nella parte in cui istituisce, con effetto immediato e fino al 15 settembre di ogni anno, il divieto di transito alle autocaravan su vari tratti della viabilità provinciale e comunale attraversanti il territorio comunale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso della discussione orale, la difesa della ricorrente ha comunicato la morte del difensore del Comune resistente.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'interruzione del giudizio a seguito dell'evento interruttivo comunicato in udienza.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    interruzione del processo

    Le norme del codice di procedura civile sono richiamate, in quanto compatibili, quale disciplina dell'interruzione del processo amministrativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene comunicato un evento interruttivo riguardante il difensore di una parte, il giudice deve dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con applicazione della disciplina prevista dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza procedere alla decisione sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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