Ordinanza n. 794/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Rodi Garganico n. 16 del 10.6.2021 nella parte in cui istituisce il divieto di transito alle autocaravan “con effetto immediato e fino al 15 settembre di ogni anno (...) nel tratto della S.P. 41 ter (ex SS. 89), che attraversa il centro abitato del comune di Rodi Garganico”; “sulla S.P. 41 ter (ex SS. 89) – incrocio con S.P. 51 bis, in direzione di marcia Ovest – Est...”; “sulla S.P. 51 bis – incrocio S.P. 41 ter (ex SS. 89)”; “sulla S.P. 41 ter (ex SS 89) – incrocio con Via Belvedere, in direzione di marcia Est-Ovest”; “sulla S.P. 41 ter (ex SS. 89) – San Menaio – limite del territorio comunale in Località Murge Nere” .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato l'interruzione del processo, senza esaminare la legittimità dell'ordinanza impugnata né i motivi di ricorso. L'interruzione è stata disposta ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., in ragione dell'evento interruttivo comunicato in udienza relativo al difensore del Comune.
Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che vieta il transito alle autocaravan, con efficacia stagionale, su determinati tratti stradali
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Rodi Garganico nella parte in cui istituisce, con effetto immediato e fino al 15 settembre di ogni anno, il divieto di transito alle autocaravan su vari tratti della viabilità provinciale e comunale attraversanti il territorio comunale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso della discussione orale, la difesa della ricorrente ha comunicato la morte del difensore del Comune resistente.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'interruzione del giudizio a seguito dell'evento interruttivo comunicato in udienza.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
interruzione del processo
Le norme del codice di procedura civile sono richiamate, in quanto compatibili, quale disciplina dell'interruzione del processo amministrativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene comunicato un evento interruttivo riguardante il difensore di una parte, il giudice deve dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con applicazione della disciplina prevista dagli artt. 299 e seguenti c.p.c., senza procedere alla decisione sul merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →